F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 22/CGF – RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2007 con mitivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 5. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA NAPOLI/LIVORNO DEL 26.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti –Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 22/CGF – RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2007 con mitivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 5. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA NAPOLI/LIVORNO DEL 26.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti –Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007) Con atto trasmesso a mezzo telefax entro il termine di cui all’art. 37 comma 7 C.G.S., la S.S.C. Napoli S.p.A. preannunciava reclamo d’urgenza avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata con Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007. che con decorrenza immediata e, quindi, a valere sulla giornata di campionato del giorno 30.9.07, le imponeva di disputare una gara a porte chiuse, con decorrenza immediata, per aver i suoi sostenitori, nella precedente gara di campionato: A) esposto uno striscione ingiurioso nei confronti della tifoseria avversaria; B) acceso complessivamente 13 fumogeni nel proprio settore; C) scagliato 4 bottigliette in direzione del campo di gioco, una delle quali, colpiva al petto un assistente dell’arbitro. Fissata l’udienza di discussione alle ore 18.00 del giorno 28.9.2007, poco prima della stessa, il difensore della S.S.C. Napoli depositava, con il corredo di 15 allegati documentali, i motivi del reclamo, che poi illustrava anche verbalmente nel corso della discussione. Anche se il Giudice Sportivo enuncia le tre circostanze specifiche di cui innanzi a fondamento della propria decisione, dalla ultima parte del provvedimento si deduce che il lancio delle bottiglie e il fatto specifico che una abbia colpito uno degli assistenti di gara e la recidiva costituiscono principale se non quasi esclusivo fondamento alla pronuncia reclamata. Orbene, questa Corte ritiene di condividere l’impostazione decisionale del primo Giudice. Ed invero, in tal senso accogliendo anche le deduzioni della difesa, la gravità non può essere soverchiamente fondata sull’esposizione dello striscione e sull’accensione dei fumogeni, ancorché tali fatti siano di per sé reprensibili e violino le norme dell’Ordinamento Sportivo. Quanto allo striscione, non può non considerarsi, come anche risulta documentato in causa, che fosse di piccole dimensioni, di fattura artigianale e che, soprattutto, si è proceduto anche alla sua immediata rimozione, con un lodevole e tempestivo intervento degli addetti al servizio d’ordine della società. Quanto all’accensione dei fumogeni, non sfugge altresì nella considerazione di questo giudice che trova spazio la meno grave delle ipotesi possibili, atteso che gli stessi non sono stati lanciati verso il terreno di gioco, il recinto di gioco ovvero il settore avversario, ma sono rimasti nel medesimo settore in cui si è proceduto all’accensione stessa. i sicura gravità, e non può in alcun modo essere tollerato, il lancio di oggetti in campo, in articolar modo, quando gli stessi siano potenzialmente ed astrattamente idonei a colpire le persone, ovvero, circostanza ancor più grave, quando abbiano effettivamente colpito, come nella fattispecie n esame, un ufficiale di gara. n argomento, prima di trattare l’aspetto specifico, devonsi evidenziare le ripetute sollecitazioni dell’U.E.F.A., anche nei confronti della F.I.G.C., a risolvere definitivamente il problema del lancio di oggetti verso il campo di gioco; pertanto, anche gli organi preposti alla giustizia Sportiva non possono ignorare detto avvertimento. a tifoseria nel suo insieme è la destinataria della norma precetta che impone comportamenti corretti e sportivi, dediti in via esclusiva al godimento dello spettacolo agonistico ed è meramente conseguenziale che sia anche la destinataria della norma-sanzione, ove i detti comportamenti siano alla stessa violati ed a nulla rileva che gli autori di scellerati comportamenti siano poche persone, che sicuramente non sono animate dall’unico sano intento del godimento dello spettacolo sportivo. a tifoseria deve infatti intendersi come un unico corpo, anche capace - come fortunatamente i sta sempre più verificando - di reagire, circoscrivere ed espellere fenomeni degenerativi che non possono più essere considerati e tollerati come singole ed isolate espressioni negative, ma patologia idonea ad apportare negatività all’intero sistema. ’ auspicabile che i fenomeni degenerativi trovino una loro immediata avversione, sotto il profilo etico, per processi di autodeterminazione, ma ove ciò non si concretizzi, è allora necessario ’intervento della norma sanzione, che prima facie colpisce tutti indistintamente, e quindi anche le componenti incolpevoli dell’intero apparato che ruota intorno alla competizione sportiva, ma ha ’unico fine di colpire i veri responsabili, perché deve crescere una coscienza collettiva reattiva di fronte ai gesti di pochi scellerati, individuando negli stessi un’offesa ed un pericolo per l’intera tifoseria. n detta ottica, è inevitabile che l’obbligo di disputare la gara a porte chiuse per colpe specifiche dei tifosi appaia la sanzione più adeguata per reagire al comportamento illegittimo degli tessi o anche di una ristretta frangia dei medesimi, nell’auspicio che i tifosi, nella loro interezza, tengano responsabilizzati e portati a reagire in via autonoma ai comportamenti antisportivi di pochi i loro, isolandoli e contribuendo alla loro individuazione affinché i detti fatti non abbiano a ripetersi. e società sportive, che sono poi le vere destinatarie delle conseguenze economiche della sanzione in esame, sopportando la stessa per responsabilità oggettiva, da parte loro potranno assumere, anche in sede giudiziaria, ogni opportuna iniziativa affinché i veri responsabili vengano individuati e subiscano, anche sotto il profilo meramente patrimoniale, le conseguenze delle loro azioni, contribuendo in tal maniera a rendere effettivamente attuabile quel monito che viene dai competenti organismi internazionali. Tutto ciò premesso, quanto alla fattispecie concreta, pur avendo la S.S.C. Napoli S.p.A. predisposto una cospicua vigilanza con notevole impiego di mezzi e di risorse umane, va evidenziato che la bottiglia con la quale è stato raggiunto al petto l’assistente dell’arbitro non risulta essere di una tipologia venduta all’interno dello stadio, per cui, la stessa è stata introdotta con l’elusione di tutti i controlli effettuati e non può ritenersi che fosse di ridottissime dimensioni, atteso che è pacifico il suo volume di litri 0,66, seppur al momento del lancio vuota per la metà. on può, peraltro, trascurarsi che le norme non sanzionano solo l’utilizzazione ma anche la era introduzione di strumenti ed oggetti che siano idonei ad offendere (e questo vale, invero, nche per il materiale pirotecnico). Va valutata ex se in astratto, quindi, la mera potenzialità e non il risultato concreto e non può certo negarsi che l’introduzione ed il conseguente lancio di un oggetto del peso potenziale di oltre 6 etti, che raggiunge ben altra consistenza offensiva in funzione della orza con cui viene scagliato e della posizione del lancio, integri per intero la violazione della fattispecie di cui all’art. 12, comma 3 C.G.S.. Per la detta violazione, il comma 6 del medesimo articolo prevede l’applicazione dell’ammenda, ma nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente, in considerazione delle concrete circostanze del atto, anche le sanzioni previste dalle lett. d), e), ed f) dell’art. 18 comma 1 C.G.S.. della lettera d) della detta ultima disposizione è contemplato “l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse”. Orbene, ritiene questa Corte che il Giudice Sportivo abbia fatto buon governo dei propri poteri irrogando una sanzione che deve senz’altro condividersi perché rappresenta la giusta ponderazione di tutti gli elementi ricorrenti nella fattispecie atteso che: a) vi è stata l’introduzione nello stadio di oggetti atti ad offendere, con l’elusione del pur cospicuo servizio di vigilanza; b) sono state scagliate verso il terreno di gioco ben 4 bottigliette e la circostanza integra un fatto decisamente idoneo, in potenza, ad offendere e/o arrecare danno; c) una delle dette bottiglie ha in effetti raggiunto al petto un assistente dell’arbitro e seppur non ha influito sul prosieguo della gara o inferto lesioni, ha comunque provocato dolore, ancorché momentaneo; d) alla società reclamante deve riconoscersi la recidiva specifica, perché di fatti simili si è già resa responsabile nel corso della presente ma anche della passata stagione (elemento rilevante ai sensi dell’art. 21, comma 2, .G.S.); d) la sanzione della gara a porte chiuse poteva essere irrogata congiuntamente o disgiuntamente all’ulteriore sanzione dell’ammenda ed è stata applicata in via esclusiva, con decorrenza immediata, e non cumulativa e nella misura minima prevista. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli .p.A. di Napoli e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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