F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 23/CGF DELL’ 1 OTTOBRE 2007 1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE RELATIVAMENTE ALL’ART.107 DELLE N.O.I.F.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 23/CGF DELL’ 1 OTTOBRE 2007 1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE RELATIVAMENTE ALL’ART.107 DELLE N.O.I.F. Con nota del 10 agosto 2007 il Presidente Federale – a propria volta sollecitato dal Presidente del Comitato Interregionale – chiedeva a questa Corte di interpretare l’art.107, comma 1, N.O.I.F., nel testo risultante dalla deliberazione del Consiglio Federale del 19 luglio 2007, alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente del Comitato Interregionale, e di esprimere il proprio parere circa la compatibilità della citata disposizione con quella dell’art.106, comma 1, N.O.I.F.. Ciò premesso, la Corte osserva che la modificazione dell’art. 107, comma 1, da poco intervenuta, consiste nella nuova disciplina dettata a proposito di una delle varie ipotesi che, ai sensi del comma dell’articolo precedente, portano allo scioglimento del vincolo di calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie. In particolare, la norma della cui interpretazione qui si tratta regolamenta la prima di tale ipotesi, quella della rinuncia al vincolo da parte della società (art. 106, comma 1, lett. a, N.O.I.F.). Il regime normativo fissato dall’art. 107, anteriormente alla novella del luglio 2007, prevedeva un modello uniforme di modalità di svincolo per rinuncia della società con riferimento a ciascuna delle tre tipologie di calciatori interessati dalla norma. Questa, infatti, contemplava come unica modalità capace di determinare lo svincolo, per rinuncia della società, dei calciatori non professionisti, dei giovani dilettanti e dei giovani di serie la compilazione e sottoscrizione del modulo denominato “lista di svincolo”. Ulteriormente, la norma consentiva che, in relazione a ciascuna delle tre categorie di calciatori menzionati, l’inclusione in tale lista avvenisse sia all’inizio della stagione che nel cosiddetto periodo suppletivo, riservando al Consiglio Federale la determinazione annuale delle modalità e dei termini applicabili a questa seconda fattispecie. In questo impianto normativo è intervenuta la citata deliberazione del 19 luglio 2007 del Consiglio Federale che ha introdotto, dopo quella appena illustrata, una disposizione additiva all’art. 107, comma 1 cit., stabilendo che “l’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi”. Dal punto di vista effettuale la novella ha circoscritto il proprio ambito innovativo sotto un duplice profilo. Essa, infatti, riguarda esclusivamente lo svincolo per rinuncia della società dei calciatori non professionisti nel periodo suppletivo: il resto della disposizione previgente (nella parte riguardante le altre categorie di calciatori ed i calciatori non professionisti limitatamente all’inclusione nella “lista di svincolo” all’inizio della stagione) rimane invariato. In particolare, il carattere saliente della disposizione additiva risiede nella previsione della obbligatoria sottoscrizione del modello denominato “lista di svincolo suppletiva” anche da parte del calciatore non professionista che abbia sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. (che disciplina gli accordi economici annuali dei calciatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti). In questo senso è evidente che sia mutato il procedimento a formazione progressiva dello svincolo per rinuncia, previsto in via generale dall’art. 106, comma 1, N.O.I.F. e analiticamente descritto dal comma 1 della norma successiva. Si è, infatti, passati da un procedura di determinazione degli effetti della fattispecie ad impulso unilaterale della società, ad una diversa che postula la necessaria cooperazione del calciatore attraverso la sottoscrizione della lista di svincolo suppletiva. Il tenore della nuova norma è tale che si deve arguire l’inefficacia dell’inclusione, nella lista di svincolo suppletiva, di dichiarazioni unilaterali di società cui non si accompagni la sottoscrizione del modulo anche da parte dei calciatori che abbiano sottoscritto l’accordo di cui all’art. 94 ter, comma cit.. È altrettanto evidente che si tratta di incisiva, seppure limitata, modificazione che ridisegna l’istituto dello svincolo per rinuncia della società. Ma la scelta del legislatore federale è, da un canto, insindacabile, sottraendosi ad ogni censura di palese irragionevolezza o arbitrarietà ed apparendo piuttosto ispirata ad uno specifico indirizzo di politica di governo dell’istituzione; d’altro canto, lo stesso art.106, comma 1, N.O.I.F. non solo sopravvive in quanto nulla logicamente o esplicitamente depone per la sua abrogazione,ma ha trovato nella nuova disposizione il necessario complemento alla generalità della sua previsione della rinuncia della società come una delle ipotesi di svincolo delle varie categorie di calciatori contemplate dalla norma. Da questo punto di vista non può sorgere alcuna preoccupazione circa la compatibilità della nuova norma rispetto al sistema originario, con il quale, per le ragioni appena esposte, si colloca in armonia. Diverso è il profilo dell’efficacia temporale della nuova disposizione ed in particolare il paventato problema della sua immediata applicazione ad una stagione sportiva (quella corrente) già iniziata sotto l’impero della precedente disposizione non prevedente, per il caso di svincolo attraverso liste suppletive di calciatori non professionisti, la necessità della sottoscrizione del calciatore che abbia stipulato l’accordo di cui all’art. 94 ter, comma 2, più volte citato. Ed invero, la norma è indubbiamente capace di proiettare i propri effetti su accordi stipulati nella vigenza del precedente regime normativo e con l’affidamento della loro permanenza in vita durante l’intero arco della loro efficacia annuale. È del tutto ragionevole immaginare che questa prospettiva di stabilità possa aver funto per la società da elemento determinativo della volontà di addivenire con i calciatori non professionisti agli accordi economici di cui all’art. 94ter, comma 2, N.O.I.F.. Altrettanto ragionevole è la considerazione secondo cui un serio fattore di incoraggiamento alla stipulazione degli accordi in parola possa essere stato per le società la possibilità di avvalersi di snelle ed unilaterali modalità di svincolo. Ora, se si ritenesse che la disposizione innovativa debba trovare applicazione immediata – piuttosto che a decorrere dalla stagione sportiva successiva a quella della sua emanazione, e cioè dalla prossima, allorché gli accordi economici annuali avranno esaurito i proprio effetti – si finirebbe con il produrre l’iniquo ed illegittimo risultato di legittimare un intervento autoritativo su un atto di autonomia privata di soggetti dell’ordinamento federale; ciò costituirebbe, alla stregua dei principi fondamentali correnti nell’ordinamento statale, un vulnus intollerabile, quello di distorcere la portata degli effetti che l’atto è in grado di produrre durante il legittimo periodo della sua efficacia. In questo senso, e conclusivamente, la Corte esprime il parere che la disposizione in esame abbia sottoposto a legittima revisione parziale il sistema degli svincoli per rinuncia della società, nei termini risultanti dalla disposizione inserita al comma 1, dell’art. 107 N.O.I.F.; la Corte esprime, altresì, il parere che la disposizione debba entrare in vigore a decorrere dalla stagione sportiva 2008-2009. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale esprime il proprio parere nei sensi di cui in motivazione.
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