F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 24/CGF – RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2007 con mitivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 1. RICORSO DEL SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO ARA NUORESE/SASSARI TORRES DEL 16.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 24/CGF – RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2007 con mitivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 1. RICORSO DEL SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO ARA NUORESE/SASSARI TORRES DEL 16.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007) La Sassari Torres 1903 S.r.l. ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul Com. Uff. n. 8/C del 18.9.2007, con la quale le veniva comminata un’ammenda di Euro 5.000,00 per cori inneggianti alla discriminazione razziale da parte di alcuni sostenitori del Sassari Torres verso il calciatore di colore Oliveira Airton Luis nella gara Nuorese/Sassari Torres del 16.9.2007. ei sintetici motivi di reclamo la società Sassari Torres qualifica quale “incitazione ironica” cori di cui si sono resi responsabili i propri sostenitori, sostenendo anche che il calciatore è da considerarsi ormai di “adozione sarda”, avendo egli militato in diverse squadre sarde. l ricorso deve essere respinto. Osserva la Corte che i motivi addotti dalla società ricorrente non offrono alcuna lettura critica alternativa delle norme applicabili al caso di specie ma si limitano a fornire una interpretazione contenutistica soggettiva dei cori espressi dai propri sostenitori e affatto condivisibili neanche astrattamente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sassari Torres 1903 s.r.l. di Sassari e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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