F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 24/CGF – RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2007 con mitivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 3. RICORSO DEL F.C. SANGIUSEPPESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE AL CALCIATORE CORSALE RAFFAELE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.10.2007 AL SIG. MOXEDANO MARIO, SEGUITO GARA NOICATTARO/SANGIUSEPPESE DEL 6.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 8/C del 18.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 24/CGF – RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2007 con mitivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 3. RICORSO DEL F.C. SANGIUSEPPESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE AL CALCIATORE CORSALE RAFFAELE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.10.2007 AL SIG. MOXEDANO MARIO, SEGUITO GARA NOICATTARO/SANGIUSEPPESE DEL 6.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 8/C del 18.9.2007) Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, a seguito della gara svoltasi il 6.9.2007 tra il Noicottaro e la Sangiuseppese valevole per il Campionato di Serie C/2 2007/2008 – Girone C, deliberava, con provvedimento pubblicato con Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007, a carico del calciatore - tesserato per la stagione in corso tra le fila della Sangiuseppese - Raffaele Corsale, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per aver “volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario disinteressandosi del pallone”. l Giudice a quo infliggeva, altresì, la sanzione della inibizione fino a tutto il 25.10.2007 a carico del dirigente sig. Mario Moxedano per avere avuto “un atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara”. a società. F.C. Sangiuseppese – con atto del 25.9.2007 – ha proposto formale reclamo avverso detta decisione chiedendo a questa Corte di Giustizia Federale di accogliere le seguenti conclusioni: ) ridurre la squalifica del calciatore Raffaele Corsale da tre ad una gara (ovvero, in subordine, due); ) parimenti, diminuire sensibilmente e congruamente l’inibizione fino a tutto il 25.10.2007 irrogata dal Giudice Sportivo al dirigente Mario Moxedano (ovvero, in via gradata, commutare la sanzione medesima in ammenda, nella misura minima prevista dalle Carte Federali)”. fondamento di dette domande, la società ricorrente ha dedotto che “dalla lettura degli atti ufficiali e da una obiettiva valutazione della condotta in esame, è possibile senz’altro desumere l’assoluta eccessività e spropositatezza della sanzione comminata”. n particolare, detta società ha evidenziato la sussistenza, nel caso di specie, “di talune significative circostanze che avrebbero dovuto indurre l’Organo giudicante a statuire una punizione più lieve nei confronti del giocatore de quo: in primis, l’aver compiuto il gesto <> durante un’azione di gioco; in secondo luogo, l’assenza di qualunque conseguenza fisica in danno dell’avversario colpito, il quale poteva riprendere regolarmente la gara, quindi l’avere il Corsale, subito dopo l’espulsione, abbandonato prontamente ed in silenzio il terreno di gioco; infine la giovane età del calciatore e l’assenza di precedenti di alcun genere in capo allo stesso”. Peraltro, la ricorrente ha rilevato che “anche nel caso del suindicato dirigente, l’inibizione comminata dall’Organo di prime cure è certamente troppo severa e penalizzante rispetto al comportamento ascritto al medesimo”. sostegno di detta tesi, la società appellante ha evidenziato che, “subito dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra”, il signor Moxedano si era limitato “a proferire nei confronti dell’Arbitro un’unica espressione, con la quale” aveva manifestato, “in modo oltre tutto civile e moderato, il proprio dissenso verso la direzione arbitrale, senza mai trascendere in qualcosa di più ella semplice condotta irriguardosa”, tant’è che lo stesso direttore di gara nel suo referto, aveva precisato che alla notifica del provvedimento, si allontanava prontamente dal recinto di gioco”. All’udienza del 3.10.2007 è comparso l’avv. Monica Fiorillo, difensore della F.C Sangiuseppese, che ha ribadito quanto già osservato ed eccepito nel ricorso, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. l gravame va respinto. n primo luogo, occorre rilevare che la condotta posta in essere dal calciatore Raffaele Corsale deve essere qualificata, come correttamente ha fatto il Giudice Sportivo a quo, quale “condotta violenta”, sanzionata dall’art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, con la qualifica minima per tre giornate. Infatti, la stessa modalità - descritta dall’Arbitro - con la quale è stato colpito il calciatore avversario, ovvero “con una gomitata al volto … disinteressandosi del pallone”, è chiaro indice ella esclusiva volontà di questo di esercitare violenza contro l’atleta del Noicattaro. Detta circostanza, induce, quindi, questa Corte a ritenere che, nel caso in esame, non sussistano i presupposti per potere applicare le attenuanti invocate dalla società ricorrente, anche in considerazione del fatto che le modalità dell’azione incriminata dimostrano che il calciatore Raffaele Corsale ha dolosamente ed ingiustificatamente colpito l’avversario, senza che questo lo avesse in alcun modo istigato. Allo stesso modo, non può essere accolta la domanda della società ricorrente volta ad ottenere la riduzione della sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente signor Mario Moxedano, in quanto la condotta posta in essere da questo è stata oltraggiosa ed offensiva nei confronti dell’Arbitro. n particolare, occorre rilevare che l’espressione proferita dal dirigente de quo in occasione della segnatura di una rete da parte della squadra F.C. Sangiuseppese ai danni del direttore di gara, fa allusione ad una presunta collusione tra questo e la squadra Noicattaro, finalizzata a favorire la vittoria di quest’ultima. Pertanto, l’offensività e la gravità di tali dichiarazioni sono tali da non ammettere l’applicazione elle esimenti chieste dalla società ricorrente, anche in considerazione del fatto che la circostanza che il dirigente sanzionato si “allontanava prontamente dal recinto di gioco” non costituisce, di per e, un’attenuante al comportamento illecito tenuto, in quanto è diretta conseguenza del provvedimento di espulsione dal campo di gioco emesso dall’Arbitro. n altre parole, il dirigente de quo, alla notifica del provvedimento di espulsione dal rettangolo di gioco da parte del direttore di gara, non poteva fare altro che allontanarsi “prontamente” dal campo i calcio. Pertanto, la condotta posta in essere da questo non è nient’altro che l’adempimento all’obbligo di allontanamento imposto dall’Arbitro e rientra nel novero dei cosiddetti “atti dovuti” non passibili di valutazione positiva o, comunque, vantaggiosa per il reo, da parte dell’Organo giudicante. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. SangiuseppeseS.r.l. di Napoli e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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