F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 24/CGF – RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2007 con mitivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 4. RICORSO DELL’U.S. AVELLINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GIORNATA DI GARA, SEGUITO GARA VELLINO/LECCE DEL 22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 24/CGF – RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2007 con mitivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 4. RICORSO DELL’U.S. AVELLINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GIORNATA DI GARA, SEGUITO GARA VELLINO/LECCE DEL 22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.2007) Con reclamo ritualmente proposto l’U.S. Avellino S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale l Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in dipendenza di quanto accaduto nel orso della gara Avellino/Lecce del 22.9.2007, valida per il Campionato di Serie B, aveva inflitto alla reclamante la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara “per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una decina di bottiglie in plastica vuote e per avere, altresì, alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, lanciato in direzione dell’arbitro una bottiglia in plastica semipiena che, rimbalzando sul terreno, colpiva al torace il Direttore di Gara, procurandogli una sensazione dolorifica”. on i motivi scritti la Società reclamante, pur stigmatizzando i comportamenti antidisciplinari ei propri sostenitori, escludeva che il lancio della bottiglia in plastica fosse stato intenzionalmente effettuato per colpire l’arbitro, evidenziando, quindi, l’accidentalità di quanto poi accaduto. Nel dolersi, inoltre, della decisione disciplinare impugnata, rilevava che per fatti ben più gravi il Giudice Sportivo aveva inflitto la sanzione dell’ammenda. Significava, ancora, che essa si era anche organizzata con l’ausilio degli stewards al fine di garantire l’ordinario svolgimento della gara tant’è che proprio uno di questi, in collaborazione con a DIGOS, aveva consentito di individuare il tifoso “irrequieto” autore del gesto il quale era stato, quindi, sanzionato a termini di legge. Concludeva, pertanto, richiedendo il proscioglimento da ogni incolpazione ad essa ascritta ed in subordine, in applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. b) e c), C.G.S., l’irrogazione dell’ammenda ella misura più congrua. ll’udienza del 3.10.2007 compariva il difensore della Società reclamante il quale, nel riportarsi integralmente ai motivi scritti, produceva in fotocopia documentazione rilasciata dalla Questura di Avellino attestante una attività di indagine che aveva consentito, con l’ausilio di uno steward, di identificare l’autore del lancio di una bottiglietta d’acqua nel rettangolo di giuoco, senza colpire nessuno. Concludeva, pertanto, come da reclamo ed in ulteriore subordine chiedeva infliggersi la sanzione di disputa di una gara a porte chiuse. l reclamo proposto non appare fondato e deve essere, pertanto, respinto. Questa Corte, infatti, ritiene di condividere la decisione del Giudice Sportivo e la congruità della sanzione inflitta. ’art. 14, commi 1 e 2, C.G.S. statuisce, infatti, che le Società rispondono per i fatti violenti commessi, come nel caso di specie, in occasione della gara ed all’interno del proprio impianto sportivo. Emerge, all’uopo, dagli atti ufficiali che i sostenitori della reclamante hanno posto in essere le condotte violente già enunciate in premessa, peraltro da essa non contestate. Assume i contorni della particolare gravità il lancio della bottiglia di plastica semipiena che, pur rimbalzando sul terreno di giuoco (e ciò è significativo della violenza del lancio) ha colpito al torace l Direttore di Gara, procurandogli una sensazione dolorifica. Come ineludibile conseguenza, del tutto congrua appare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che, quindi, merita di essere confermata. Circa l’argomentazione difensiva e la documentazione prodotta supporto della esimente invocata dalla Società reclamante, questa Corte così osserva. Deduce la reclamante che attraverso una indagine di P.G. è stato possibile, con l’ausilio di uno steward, individuare il sostenitore che aveva effettuato il lancio della bottiglietta d’acqua. Ritiene, però, questa Corte che il documento prodotto è del tutto inconferente poiché, come si evince dal verbale fornito, l’oggetto (bottiglietta) lanciato “è arrivato sull’erba che è posta prima della pista di atletica, senza colpire nessuno”. Si tratta, all’evidenza, di un altro episodio estraneo rispetto a quello rilevato e refertato dal Direttore di Gara e sanzionato dal Giudice Sportivo. Ne consegue, quindi, l’inapplicabilità della esimente e/o attenuante ex art. 13 C.G.S.. Esimente e/o attenuante che, peraltro, può essere applicata soltanto quando ricorrano congiuntamente almeno tre delle circostanze indicate nel comma 1 del dettato codicistico su richiamato. Nel caso di specie non ricorre alcuna di esse posto che, come dianzi osservato, l’attività di indagine non ha portato ad individuare alcuno dei sostenitori delle condotte violente realizzate al 43° del primo tempo ed in particolare di chi lanciò in direzione dell’arbitro, “alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, una bottiglia in plastica semipiena che, rimbalzando, sul terreno, colpiva al torace il Direttore di Gara, procurandogli una sensazione dolorifica”. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Avellino di Avellino e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it