F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 10. RICORSO U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL’AMMENDA DI EURO 750,00 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008
10. RICORSO U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL’AMMENDA DI EURO 750,00
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.2007)
La Società U.P. Comunale Tavagnacco ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, nel Com. Uff. n. 19 del 19.9.2007 ha comminato un’ammenda di € 750,00 alla ricorrente e alla società avversaria nella gara del precedente 15 settembre, “per responsabilità oggettiva, perché i propri sostenitori, per tutta la durata della gara e successivamente al termine della stessa, hanno insultato l’arbitro”. La prova televisiva, cui il ricorso fa menzione, non può essere invocata, perché il referto tecnico dell’arbitro riferisce in merito, e nella fattispecie non è applicabile l’invocata norma. D’altra parte, però, il referto dell’arbitro che sta all’origine del provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo appare troppo vago, non consentendo di valutare la gravità degli insulti rivolti alla direttrice di gara. Nella seduta del 5.10.2007, la C.G.F. dispone che sia richiesta maggior precisione alla direttrice di gara, la quale ha fatto pervenire un supplemento di rapporto il successivo 8 ottobre, dal quale risulta testualmente l’entità ed il tenore delle offese pronunciate al suo indirizzo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.P.C. Graphistudio Tavagnacco di Adegliacco di Tavagnacco (Udine) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 10. RICORSO U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL’AMMENDA DI EURO 750,00 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.2007)"