F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 11. RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA CALCIO BRESCIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TACCHINARDI ALESSIO, SEGUITO GARA CESENA/BRESCIA DEL 6.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 72 del 9.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 11. RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA CALCIO BRESCIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TACCHINARDI ALESSIO, SEGUITO GARA CESENA/BRESCIA DEL 6.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 72 del 9.10.2007) All’esito dell’esame della documentazione relativa alla gara Cesena/Brescia del 6.10.2007, valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, ha inflitto al calciatore Alessio Tacchinardi, tesserato tesserato in favore della società Brescia Calcio S.p.A., la squalifica per una gara effettiva, in quanto espulso a causa di “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Avverso tale decisione ha proposto reclamo, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, C.G.S., la società Brescia Calcio S.p.A., la quale ha sostenuto che l’espulsione del tesserato e la conseguente squalifica non dovevano essere comminate, in quanto in occasione della prima ammonizione irrogata al proprio tesserato, l’arbitro era incorso in un errore nel determinare il calciatore che aveva commesso il comportamento sanzionato, il quale, sempre secondo la reclamante, era, non lo stesso Tacchinardi, ma il Marco Zambelli. Per tale motivo ha chiesto la revoca della squalifica inflitta al calciatore Alessio Tacchinardi. A supporto di quanto lamentato, la reclamante ha prodotto le riprese televisive relative alla citata circostanza. Alla riunio ne tenutasi in data 12.10.2007, questa Corte, esaminati gli atti, ritiene opportuno, preliminarmente, affrontare la questione relativa all’ammissibilità delle riprese televisive prodotte dalla reclamante quale mezzo di prova. Potrebbe, invero, sostenersi che il mezzo di prova de quo non sia nella specie ammissibile, atteso che lo stesso non è stato prodotto dalla reclamante dinanzi al Giudice Sportivo, così come stabilito dall’articolo 35, comma 1.3 C.G.S.. Sul punto, la Corte rileva, però, che, ai sensi dell’articolo 35, comma 1.2., C.G.S., “gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova…anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale…”. Ciò posto, la Corte ritiene che, con l’espressione “hanno facoltà”, la richiamata disposizione codicistica intende stabilire un potere istruttorio degli Organi di Giustizia Sportiva, il cui esercizio è lasciato alla discrezionalità degli stessi, senza che tale potere possa dipendere dall’impulso della parte interessata, e segnatamente, dal deposito delle riprese televisive nella fase di competenza del Giudice Sportivo. In altre parole, anche qualora la parte interessata abbia omesso di produrre le riprese televisive dinanzi al Giudice di prime cure, la Corte, per la risoluzione dei casi previsti dall’articolo 35, comma 1.2., C.G.S, sulla base del sopra richiamato articolo 35, comma 1.3., C.G.S., ha la libera ed insindacabile facoltà di utilizzare ugualmente detto mezzo di prova ai fini della decisione. Alla luce di quanto sopra, le riprese televisive sono considerate ammissibili nel caso in esame. In ordine al merito della questione, la Corte rileva come lo stesso articolo 35, comma 1.2., C.G.S., limiti la possibilità di utilizzare filmati ai soli casi in cui, “essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. La normativa richiamata è diretta a permettere l’utilizzazione di mezzi istruttori diversi da quelli idonei a conferire piena prova sul comportamento dei tesserati - i rapporti dell’arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale, nonché i relativi supplementi - solo (i) al fine di irrogare sanzioni disciplinari e (ii) qualora tali diversi mezzi di prova dimostrino che i documenti ufficiali di gara indicano quale sanzionato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Più precisamente, la disposizione in esame con l’espressione “autore dell’infrazione”, vuole indicare quel soggetto che l’arbitro ha ritenuto responsabile di una condotta non regolamentare, e che per tale motivo è stato ammonito, espulso o allontanato dal campo di gioco, e non l’atleta che le riprese televisive rivelano come il responsabile dell’infrazione sanzionata. L’estensore del Codice non ha voluto, quindi, consentire agli Organi di Giustizia Sportiva di sindacare e correggere una valutazione tecnica dell’arbitro, seppur errata, ma garantire, nel caso in cui vi sia una difformità tra quanto determinato dal direttore di gara nel corso dell’incontro e quanto decritto successivamente dallo stesso nel proprio referto, il mezzo per sanzionare solo l’atleta ammonito, espulso o allontanato dal campo di gioco, qualora venga menzionato nel referto di gara un soggetto diverso. Ciò posto, nel caso di specie, non sussiste alcuna difformità tra la valutazione dell’arbitro nel corso della gara e quanto indicato dallo stesso nel proprio referto. Dall’esame delle riprese televisive si evince, infatti, come il calciatore sanzionato e menzionato nel referto sia sempre Alessio Tacchinardi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con procedura d’urgenza come sopra proposto dal Calcio Brescia S.p.A. di Brescia e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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