F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 7. RICORSO A.G. NOCERINA 1910 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE FERRARA GIANCARLO SEGUITO GARA NOCERINA/ADRANO DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 7. RICORSO A.G. NOCERINA 1910 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE FERRARA GIANCARLO SEGUITO GARA NOCERINA/ADRANO DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007) Con atto del 26.9.2007 la società A.G. Nocerina 1910 preannunciava reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, che, con riferimento alla gara Nocerina/Adrano del 23.9.2007 del Campionato Nazionale Dilettanti, comminava calciatore Ferrara Giancarlo la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, come da Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007. Ricevuta la copia degli atti, l’A.G. Nocerina 1910 faceva ritualmente pervenire le relative motivazioni. Sostiene l’appellante – presente al dibattimento con proprio rappresentante - “l’eccessività e spropositatezza della sanzione inflitta al Ferrara rispetto al reale succedersi degli eventi – condotta verificatasi nel corso di un’azione di gioco ed a seguito di un fallo subito dall’avversario”. L’appello può trovare accoglimento. Invero il Ferrara è stato sanzionato per aver colpito con uno schiaffo un avversario con la sanzione della squalifica per tre giornate, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., ma dall’esame della condotta del tesserato nonché dalla testuale lettura del rapporto arbitrale “dopo aver subito un fallo di gioco con pallone a distanza di gioco, colpiva con uno schiaffo al volto l’avversario senza procurargli dolore permanente” risulta possibile l’applicazione di circostanze attenuanti che permettono la riduzione della sanzione determinandola in due giornate effettive di gara. Infatti, nel caso di specie, l’episodio all’attenzione scaturisce dall’aver subito, il Ferrara, un fallo, che, certamente, considerata la giovane età del calciatore reclamante, può averlo indotto a manifestare il suo dissenso con il gesto de quo. Peraltro l’avversario attinto dallo schiaffo non subiva alcuna conseguenza fisica talchè era in grado di proseguire regolarmente la gara; infine devono riconoscersi al Ferrara l’assenza di precedenti disciplinarmente rilevanti. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.G. Nocerina 1910 S.r.l. di Nocera Superiore (Salerno), riduce la sanzione inflitta al calciatore Ferrara a due giornate di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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