F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 20082. RICORSO CALCIATORE GAETANO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012, CON RICHIESTA DI PRECLUSIONE, SEGUITO GARA DI CALCIO A CINQUE – TORNEO TRICOLORE N.C.R./ISOL LIVEL DEL 14.6.2007 (Delibera della Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 10 del 6.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 20082. RICORSO CALCIATORE GAETANO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012, CON RICHIESTA DI PRECLUSIONE, SEGUITO GARA DI CALCIO A CINQUE – TORNEO TRICOLORE N.C.R./ISOL LIVEL DEL 14.6.2007 (Delibera della Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 10 del 6.9.2007) Con tempestivo reclamo datato 8.9.2007, ritualmente preannunciato, il calciatore Gaetano Vincenzo, tesserato in favore della Società Isol Livel partecipante al Torneo “Trofeo del Tricolore” Calcio a 5, impugnava, ex art, 37 C.G.S., la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti aveva deliberato di respingere il ricorso proposto avverso le decisioni del Giudice Sportivo, confermando la sua inibizione a tutto il 30.6.2012 per avere colpito con un pugno il direttore di gara. Con i motivi scritti il tesserato deduceva che l’arbitro era incorso in un palese scambio di persona di talché negava di essere stato l’autore del gesto violento. All’uopo allegava a supporto della sua affermazione due dichiarazioni rilasciate da tesserati della squadra avversaria eppertanto richiedeva che fossero disposti ulteriori accertamenti in merito. Deduceva, comunque, che la sanzione inflittagli era da ritenersi iniqua e spropositata e concludeva invocando la totale riforma della decisione impugnata ed in subordine, in parziale riforma della stessa, infliggersi una sanzione inferiore. Alla fissata udienza del 12.10.2007 compariva il difensore del calciatore il quale illustrava le ragioni addotte e si riportava ai motivi scritti. Osserva preliminarmente la C.G.F. che le norme transitorie e finali del vigente Statuto della F.I.G.C. al punto VIII, lett. d), prevedono che a decorrere dal 1° Luglio 2007 i provvedimenti, anche pendenti e con salvezza degli atti già compiuti, sono di competenza delle corrispondenti Commissioni Disciplinari Territoriali. Nel caso di specie la condotta antidisciplinare del Gaetano Vincenzo è stata oggetto, in ossequio dei principi informatori del C.O.N.I., di un doppio grado di giudizio prima del Giudice Sportivo e poi della Commissione Disciplinare (rectius Commissione Disciplinare Territoriale). Per questi motivi la C.G.F. dispone non luogo a provvedere in merito al reclamo come sopra proposto dal calciatore Gaetano Vincenzo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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