F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 8. RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C.F. MILAN/CALCIO CHIASIELLIS DEL 15.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 19 del 19.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 8. RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C.F. MILAN/CALCIO CHIASIELLIS DEL 15.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 19 del 19.9.2007) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 19, in data 19.9.2007, ha inflitto alla società A.C.F. Milan la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-3 (art. 17 comma 5, lettera a] C.G.S. e 40 NOIF), della gara Milan/Calcio Chiasiellis, disputata il 15.9.2007, per avere la società ospitante “schierato la calciatrica Oesterle Ines con il n. 11”, benché la stessa Divisione Calcio Femminile, con comunicazione in data 13.9.2007, avesse sollecitata l’A.C.F. Milan “ad integrare la documentazione necessaria per il tesseramento della calciatrice di cui sopra e diffidata a non far partecipare la medesima ad alcuna gara fino all’autorizzazione”. Avverso la riportata decisione la società A.C.F. Milan ha proposto ricorso a questa Corte, sostenendo che la comunicazione sarebbe stata inviata il 17 settembre (dunque, dopo la disputa della gara con la Calcio Chiasiellis) e recapitata il successivo 19 settembre, chiarendo, altresì, che la documentazione richiesta fosse già versata agli atti per il tesseramento, ed ha concluso chiedendo che alla Corte “l’annullamento della decisione del giudice sportivo e il consequenziale ripristino del risultato acquisito sul campo a favore del Milan per 1-0”. Con lettera del 12.10.2007 pervenuta via telefax, la ricorrente ha chiarito di non aver provveduto all’invio dei motivi del ricorso alla Calcio Chiasiellis, ritenendo controparte non la detta società, bensì l’Ufficio tesseramento. All’odierna udienza nessuno è comparso; Considerato che il ricorso proposto dalla A.C.F. Milan dev’esser dichiarato inammissibile, in quanto, in violazione dell’articolo 33, comma 5, C.G.S., non ne risulta la contestuale trasmissione alla controinteressata Calcio Chiasiellis, tale in quanto “interessata” al risultato con il quale la gara è stata omologata. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S. per mancata notifica alla controparte, il ricorso come sopra proposto dalla A.C.F. Milan di Milano e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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