F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 9. RICORSO DEL CALCIATORE GRANDI MATHIAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del S.G.S. – Com. Uff. n. 46 del 22.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 9. RICORSO DEL CALCIATORE GRANDI MATHIAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del S.G.S. – Com. Uff. n. 46 del 22.6.2007) Il Calciatore Grandi Mathias ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 31.1.2008 Fax del 29.6.2007, esattamente l’ultimo giorno disponibile previsto dall’art. 38, comma 2, del C.G.S.. Il fax con oggetto però non era sottoscritto. In seguito a ciò il Grandi, il 30.6.2007 ha inviato un altro fax, questa volta sottoscritto. Quest’ultimo però era fuori il limite di sette giorni previsto dall’art. n. 38, comma 2 C.G.S..Il ricorso del calciatore Grandi Mathias, pertanto è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 5, e 38, comma 2, del C.G.S., in quanto il fax di reclamo è stato inviato oltre i 7 giorni previsti. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Grandi Mathias e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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