F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 8. RICORSO DELL’A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 7.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 8. RICORSO DELL’A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 7.6.2007) La società appellante si duole per aver ricevuto la sanzione in epigrafe indicata per aver schierato in cinque gare del Campionato di Eccellenza 2006-2007 il calciatore Baldini Guglielmo,nonostante questo fosse tesserato con altra società, la ASD Fortis Lucchese. Deduce la propria buona fede per aver ricevuto in precedenza assicurazioni in merito alla liceità del tesseramento in questione e fa presente di aver immediatamente sospeso l’utilizzo del predetto atleta, non appena ricevuto la comunicazione della persistenza del preesistente vincolo. Protestava, quindi, la propria buon fede e ricordava di aver ottenuto nelle gare viziate dalla descritta irregolarità complessivamente non più di tre punti, avendo conseguito il risultato di tre pareggi e due sconfitte. Cosicché, avuto riguardo alla precedente giurisprudenza in analoghe fattispecie, chiedeva in via principale l’annullamento della penalizzazione subita e la sua conversione in ammenda; in via subordinata, una sua congrua riduzione. Il ricorso è infondato e come tale non può essere accolto. Va preliminarmente ed in via di principio ricordato che il nostro sistema processuale non si basa sul vincolo del precedente, per cui si rivela ultroneo qualsiasi richiamo ad asserite similari decisioni di giurisprudenza al riguardo. Quanto alla invocata buona fede, si riconosce nello stesso atto difensivo che essa non ha e non può avere valore esimente. Nemmeno può riconoscersi, peraltro, ad essa il valore di una attenuante, tanto più se si considera che nella specie non è stata denunciata e giudicata la irregolarità delle singole gare disputate, ma la complessiva violazione protratta nel tempo dal 17.12.2006 al 14.1.2007, la cui notevole rilevanza si desume dal numero delle gare coinvolte e dalle conseguenze sull’andamento dell’intero campionato e comportante come tale la responsabilità diretta ed oggettiva della società in ordine ai fatti compiuti dai propri tesserati in violazione dei fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità (artt. 1, comma 1, e 13 del C.G.S.). Ben si comprende, inoltre, come, non essendo in questione la validità dei singoli incontri e l’entità del punteggio in essi acquisito, non presenti alcuna rilevanza il dato che la sanzione comminata finisca per superare nella sua entità il punteggio complessivamente ottenuto sul campo. Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe al risultato paradossale, secondo cui, qualora una società non avesse conseguito alcun risultato utile, dovrebbe andare esente da qualsiasi penalizzazione nella relativa classifica. Per questi motivi la C.G.F respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Montegiorgio Calcio di Montegiorgio (Ascoli Piceno) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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