F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 1. RICORSO DELL’A.S. ROMA VIII AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI PROPRI TESSERATI BOCCHINI FEDERICO, PAPARELLI GIORGIO, SPERATI MARCO, VIOLA DAVIDE, FORTE DANIELE, GRASSI MARCO, BRUGNOLI LUCA, TARQUINI EMANUELE, PASQUALI ALESSANDRO E DI RAIMONDO FABIO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ART. 92 COMMI 1 E 4 DELLE NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 14.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 1. RICORSO DELL’A.S. ROMA VIII AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI PROPRI TESSERATI BOCCHINI FEDERICO, PAPARELLI GIORGIO, SPERATI MARCO, VIOLA DAVIDE, FORTE DANIELE, GRASSI MARCO, BRUGNOLI LUCA, TARQUINI EMANUELE, PASQUALI ALESSANDRO E DI RAIMONDO FABIO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ART. 92 COMMI 1 E 4 DELLE NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 14.6.2007) L’A.S. Roma VIII ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, Com. Uff. n. 113 del 14.6.2007 riguardante il proscioglimento di tutti i calciatori deferiti dalla società ai sensi dell’art. 92 commi 1 e 4 N.O.I.F., chiedendo una squalifica esemplare, stante il presunto comportamento antisportivo degli stessi costituito dall’abbandono della squadra e l’impossibilità di reperire all’epoca dei fatti contestati giocatori idonei alla categoria. Nel suddetto reclamo la A.S. Roma VIII contestava la decisione della Commissione Disciplinare, a proprio dire per non aver la stessa Commissione tenuto minimamente conto delle memorie scritte della A.S. Roma VIII, nonché di quelle dei verbali, bensì ritenendo valide e sufficienti le sole dichiarazioni dei sette giocatori. La C.A.F., esaminati gli atti, ritiene il reclamo inammissibile ai sensi dell’art. 37.2 nuovo C.G.S.. Infatti la A.S.Roma VIII non ha provveduto ad inviare il citato reclamo alla controparte, nella fattispecie i calciatori interessati, non integrando il contraddittorio. Pertanto, avendo loro impedito di esercitare il legittimo diritto di controdedurre, così come previsto dal summenzionato art. 37.2, la C.G.F. ritiene di dover dichiarare inammissibile il reclamo proposto. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Roma VIII di Colle Prenestino (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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