• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008
4. RICORSO DELL’U.S. CORSICO 1908 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER UNA GIORNATA DI GARA E AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 3.10.2007 AL SIG. ALBANESE GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.5.2009 AL CALCIATORE PERRONE MATTEO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.11.2008 AI CALCIATORI BOSIO MATTEO E GUAZZONI ROBERTO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.5.2008 AL CALCIATORE ABATI EMANUELE, SEGUITO GARA CENTRO SCHUSTER/CORSICO 1908 DEL 28.4.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 50 del 28.6.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008
4. RICORSO DELL’U.S. CORSICO 1908 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER UNA GIORNATA DI GARA E AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 3.10.2007 AL SIG. ALBANESE GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.5.2009 AL CALCIATORE PERRONE MATTEO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.11.2008 AI CALCIATORI BOSIO MATTEO E GUAZZONI ROBERTO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.5.2008 AL CALCIATORE ABATI EMANUELE, SEGUITO GARA CENTRO SCHUSTER/CORSICO 1908 DEL 28.4.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 50 del 28.6.2007)
La U.S. Corsico 1908 ha presentato reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, Com. Uff. n. 50 del 28.6.2007, in quanto ritiene ci sia stata una carenza di indagini sui fatti accaduti, in merito alla gara del Campionato Juniores Regionale Girone B, Centro Schuster/ U.S. Corsico 1908 del 28.4.2006. Difatti la U.S. Corsico 1908 mostra stupore riguardo all’abilità del direttore di gara di distinguere, nel parapiglia generale occorso al termine della gara i soli giocatori del Corsico, ponendo in evidenza la loro non facile identificabilità vista la confusione generatasi sul terreno di gioco. La medesima società chiedeva pertanto la riduzione o l’annullamento delle squalifiche inflitte ai calciatori e la revoca della squalifica del campo per una gara. Considerato che questa Commissione non può assurgere quale organo di giudizio di grado ulteriore sui medesimi fatti già giudicati due volte e, ritenendo che i fatti sopra descritti si siano svolti sotto il vigore dell’art. 33.1 del vecchio C.G.S., stante anche il principio “tempus regit actum”, la C.G.F. ritiene conseguentemente che debba trovare applicazione il vecchio articolo 33.1 del C.G.S., essendo i fatti accaduti sotto la vigenza del citato articolo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Corsico 1908 di Corsico (Milano) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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4. RICORSO DELL’U.S. CORSICO 1908 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER UNA GIORNATA DI GARA E AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 3.10.2007 AL SIG. ALBANESE GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.5.2009 AL CALCIATORE PERRONE MATTEO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.11.2008 AI CALCIATORI BOSIO MATTEO E GUAZZONI ROBERTO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.5.2008 AL CALCIATORE ABATI EMANUELE, SEGUITO GARA CENTRO SCHUSTER/CORSICO 1908 DEL 28.4.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 50 del 28.6.2007)"