F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 6. RICORSO DELL’ASCD EBOLITANA 1925, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GIORNATE E L’AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA EBOLITANA/LAVELLO DEL 27.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 204 del 15.6.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008
6. RICORSO DELL’ASCD EBOLITANA 1925, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GIORNATE E L’AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA EBOLITANA/LAVELLO DEL 27.5.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 204 del 15.6.2007)
L' ASCD Ebolitana 1925 ricorre contro la decisione della Commissione Disciplinare, Com. Uff. n. 204 del 15.6.2007, che la aveva sanzionata con Euro 5.000 di ammenda e due giornate di squalifica del campo in ragione di fatti gravi verificatisi in occasione della gara contro il Lavello. La ricorrente rileva la contradditorietà della decisione impugnata, che riconosce che "nessun atto di violenza si è concretamente realizzato", ma nello stesso tempo applica la sanzione della squalifica del campo, che a norma del C.G.S. dovrebbe essere applicata solo qualora la violenza sia effettivamente realizzata. Rileva inoltre che i fatti contestati non sono concordemente attestati dagli ufficiali di gara e dal referto del commissario di campo, considerando le omissioni come "contraddizioni". Il secondo rilievo è infondato. Gli atti ufficiali fanno fede dei fatti accaduti senza alcun bisogno che esse siano concordanti, né tanto meno può considerarsi come "contraddizione" il fatto che alcuni fatti siano riferiti dall'uno e taciuti - ma non negati - dall'altro. Il primo rilievo è fondato. Anche se il concreto realizzarsi di fatti violenti è stato impedito dalla massiccia presenza di forze dell'ordine, ciò non toglie che la squalifica del campo sia un provvedimento che il C.G.S. riserva al caso in cui fatti violenti si siano effettivamente e concretamente verificati. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla ASCD Ebolitana 1925 di Eboli (Salerno), annulla l’impugnata delibera e, per l’effetto, infligge alla ASCD Ebolitana 1925 la sanzione dell’ammenda di Euro 8.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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