F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 2. RICORSO DELLA SESTESE CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. FORMULATA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIOFFI GABRIELE NATO IL 7.9.1975 (GIÀ TESSERATO SESTESE CALCIO) IN FAVORE DELL’F.C. TORINO S.P.A. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 23/D del 17.4.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 2. RICORSO DELLA SESTESE CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. FORMULATA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIOFFI GABRIELE NATO IL 7.9.1975 (GIÀ TESSERATO SESTESE CALCIO) IN FAVORE DELL’F.C. TORINO S.P.A. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 23/D del 17.4.2007) Con reclamo del 28.2.2007 la A.S. Sestese Calcio adiva la Commissione Vertenze - Economiche, impugnando la certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. che aveva determinato in Euro 54.000,00 il premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F., dovuto dalla società F.C. Torino alla Sestese Calcio, a seguito dell’esordio in Serie A del calciatore Gabriele Ciuffi avvenuto nel corso della gara Torino - Chievo del 15.10.2006, già ininterrottamente tesserato in favore della Sestese dalla stagione sportiva 1990/91 fino alla stagione sportiva 1995/96. Secondo la reclamante erroneamente l’Ufficio Lavoro e Premi, pur riconoscendo il diritto della società alla corresponsione del premio per le stagioni sportive 1990/91, 1991/92, 1992/93, lo aveva invece negato con riferimento alle successive stagioni sportive, sul presupposto che il Cioffi a partire dalla stagione sportiva1993/94 avesse perso la qualifica di giovane dilettante. La Commissione Vertenze Economiche, con la delibera di cui in epigrafe, rigettava il reclamo della A.S. Sestese Calcio osservando che sulla scorta di una lettura sistematica delle norme in tema di tesseramento contenute nelle N.O.I.F. non poteva sussistere alcun dubbio interpretativo sulla portata dell’art. 99 bis N.O.I.F., che intende evidentemente limitare il diritto al premio alla sola formazione impartita ai calciatori tesserati come “giovani” o come “giovani dilettanti con esclusione dunque di quelli che avendo superato il 18° anno di età, hanno ormai assunto, per espressa previsione dell’art. 32 comma 2 delle N.O.I.F. una qualifica diversa, appunto quella di non professionista non richiamata dall’art. 99 bis N.O.I.F.. Ad avviso della Commissione inoltre la disciplina dettata dalla normativa in materia non risultava in contrasto con i principi generali stabiliti dalla normativa FIFA, in quanto lo stesso regolamento della FIFA riconosceva (art. 3) alle Federazioni nazionali autonomia normativa. Avverso tale decisione ha proposto reclamo alla C.A.F., ora Corte di Giustizia Federale la società Sestese Calcio sostenendo che l’art. 99 bis N.O.I.F. risulta in conflitto col principio sancito dall’art. 1 comma 5 lett. c) e dall’art. 2 comma 1 dello Statuto della F.I.G.C., secondo il quale la Federazione è tenuta a rispettare in ogni momento gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e della UEFA. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. La censura della società Sestese investe il solo aspetto della mancata applicazione nella fattispecie della normativa della FIFA, immediatamente applicabile nei singoli ordinamenti nazionali. Osserva al riguardo la C.G.F. che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente i principi generali stabiliti dalla normativa della FIFA non risultano di diretta applicazione negli ordinamenti nazionali e tanto meno le specifiche disposizioni contenute in tale normativa, in mancanza di un espresso rinvio. Sotto il primo profilo le regole generali contenute nel Regolamento, non recanti norme sostanziali, hanno carattere programmatico in quanto norme statutarie di principio, prive di efficacia giuridica nei singoli ordinamenti nazionali, ai quali spetta soltanto di armonizzare il loro sistema ordinamentale con tali principi. Quanto alle norme della FIFA che disciplinano la materia in esame, lo stesso regolamento che all’art. 3 stabilisce le disposizioni vincolanti a livello nazionale e specificamente gli artt. 2 8,10,11,18- esclude l’applicazione precettiva nei confronti delle singole Federazioni Nazionali alle quali riconosce piena autonomia normativa, ancorché nel rispetto di principi fissati dal regolamento. Correttamente quindi la Commissione Vertenze Economiche ha confermato l’impugnata certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., opportunamente osservando peraltro che le attuali norme della F.I.G.C. appaiono perfettamente in linea con i principi generali enunciati dal Regolamento FIFA e che anzi rispetto alle previsioni del citato art. 20 offrono un quadro di misure dirette a garantire il riconoscimento della indennità di formazione addirittura più ampio di quello previsto in linea generale dalla normativa FIFA. Per questi motivi la C.G.F respinge l’appello come sopra proposto dalla Sestese Calcio di Sesto Fiorentino (Firenze) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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