F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 5. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 35 C.G.S. DELL’A.C.D. LEIVI 1980 AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI RELATIVE ALLA VERTENZA ECONOMICA ALLENATORE FOPPIANO MAURO/ACD LEIVI 1980 (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 6 del 17.03.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008
5. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 35 C.G.S. DELL’A.C.D. LEIVI 1980 AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI RELATIVE ALLA VERTENZA ECONOMICA ALLENATORE FOPPIANO MAURO/ACD LEIVI 1980
(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 6 del 17.03.2007)
Con atto spedito il 14.6.2007 la società A.C. Leivi 1980 proponeva istanza di revocazione alla C.A.F., in relazione al provvedimento di cui al Com. Uff. n. 6 del 17.3.2007, reso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nella vertenza promossa dal sig. Foppiano Mauro allenatore di base iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C. contro la reclamante.. Deduceva quest’ultima in fatto, che sia l’esonero del tecnico datato 7.12.2005 che il mancato versamento da parte del Foppiano stesso, delle quote dovute al S.T.F. per la permanenza nei relativi albi determinavano il venir meno di ogni obbligo economico in capo alla società reclamante (vedi artt. 17 comma 3 e 18 comma 1 Regolamento del Settore Tecnico). Le argomentazioni dedotte dall’A.C.D. Leivi 1980 sono chiare e ben articolate, ma è inibito alla C.A.F. il loro esame per motivi procedurali di natura pregiudiziale che appaiono insuperabili. Dispone infatti l’art. 35 C.G.S. che possono essere soggette a revocazione, per i motivi analiticamente previsti sub a, b, c, d, e, tutte le decisioni adottate degli Organi di Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o del rinvenimento dei documenti. L’art. 23 comma 4 C.G.S., individuano specificamente gli Organi di Giustizia Sportiva: a) i Giudici sportivi; b) le Commissioni Disciplinari; c) la Commissione d’Appello Federale; d) l’Ufficio Indagini; e) la Procura Federale) e tra questi non prevede i Collegi Arbitrali. Il chiarissimo testo del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 e 23 comma 4 C.G.S. non lascia spazio ad alcuna diversa interpretazione di natura estensiva anche sotto il profilo meramente ermeneutico. Nel caso di specie vi sono due precise disposizioni di legge che, esaminate congiuntamente, portano ad escludere che un lodo arbitrale possa essere considerato provvedimento riconducibile ad un Organo di Giustizia Sportiva e quindi, eventualmente, oggetto di un ricorso per revocazione. La pronuncia del Collegio Arbitrale è infatti riconducibile nell’alveo della regolamentazione di contrapposti interessi, di natura meramente contrattuale, che non potrà mai assurgere al rango di provvedimento giurisdizionale, sia pure espresso da una Giustizia domestica. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.C.D. Leivi 1980 di Chiavari (Genova) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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