F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 32/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 2. RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’AMMENDA DI EURO 4.500,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GHOMSI ANTONIO, SEGUITO GARA JUVE STABIA/CROTONE DEL 7.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 9.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 32/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
2. RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:
DELL’AMMENDA DI EURO 4.500,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA
PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GHOMSI ANTONIO, SEGUITO
GARA JUVE STABIA/CROTONE DEL 7.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso
la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 9.10.2007)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com.
Uff. n. 44 del 9.10.2007 infliggeva al calciatore Ghomsi Antonio – tesserato in favore della società
S.S. Juve Stabia S.p.A. – la sanzione della squalifica per 4 gare effettive per aver posto in essere un
gesto di violenza gratuito in danno di un avversario mentre il gioco si svolgeva in altra parte del
campo ed alla società odierna reclamante, l’ammenda di € 4.500,00 perché propri sostenitori
introducevano ed accendevano nel proprio settore tre fumogeni e facevano esplodere un petardo la
cui esplosione provocava forte fragore; per lancio verso un assistente arbitrale di una sigaretta
accesa, nonché numerosi sputi e spruzzi d’acqua che lo raggiungevano in più parti del corpo.
Avverso tale provvedimento la società S.S. Juve Stabia S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi
a questa Corte di Giustizia Federale, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.
Istruito il reclamo, pervenivano dalla società appellante i motivi di gravame e,
conseguentemente, veniva fissata la data della camera di consiglio al giorno 30.10.2007.
All’udienza presenziava, a mezzo proprio legale, la società reclamante, la quale,
preliminarmente, dichiarava di rinunciare alla parte del ricorso relativa all’ammenda e provvedeva
poi ad argomentare le sue doglianze esclusivamente sostenendo l’applicabilità di circostanze
attenuanti tali da consentire una riduzione del periodo di squalifica inflitta al calciatore e consistenti
essenzialmente:
a) nell’aver commesso il gesto “incriminato” durante un’azione di gioco;
b) l’assenza di qualsivoglia conseguenza fisica in capo al calciatore avversario il quale poteva
riprendere regolarmente la gara.
Infine richiamava precedenti specifici che per fattispecie analoghe, se non addirittura più gravi
di quella in discussione, prevedevano sanzioni più lievi di quella inflitta al Ghomsi.
Concludeva, quindi, per una riduzione della squalifica da quattro a due giornate ovvero, in
subordine a tre gare.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non
dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la
rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per
quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per
iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel
caso di specie), dichiara estinto il procedimento per la parte del gravame relativo alla sanzione
dell’ammenda.
Venendo poi al merito della restante impugnazione, la Corte osserva come la stessa non possa
trovare accoglimento.
Dall’esame degli atti emerge chiaramente che il Ghomsi, disinteressandosi del pallone, nella
circostanza lontano dall’area occupata dai due calciatori, colpiva volontariamente al collo con una
gomitata l’avversario e alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva al Direttore di gara
espressioni offensive.
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure, con buon governo delle norme di riferimento,
sanzionava il calciatore de quo con il minimo edittale ex art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.
Tale valutazione, pertanto, può ritenersi non suscettibile di variazione, attesa, peraltro, l’assenza
di qualsivoglia apprezzabile circostanza attenuante.
Per questi motivi la C.G.F. prende atto della rinuncia al reclamo avverso la sanzione
dell’ammenda di € 4.500,00 inflitta alla società S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia
(Napoli); respinge il reclamo per la parte relativa alla squalifica per 4 gare effettive al calciatore
Ghomsi Antonio.
Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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