F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 32/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 3. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI EURO 2.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007) 4. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO A TUTTO IL 6.11.2007 INFLITTA AL SIG. DONNARUMMA CARMINE, SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007) 5. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ROSAMILIA GIOVANNI SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 32/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 3. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI EURO 2.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007) 4. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO A TUTTO IL 6.11.2007 INFLITTA AL SIG. DONNARUMMA CARMINE, SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007) 5. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ROSAMILIA GIOVANNI SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007) Con il Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C ha inflitto alla società Vigor Lamezia S.r.l. le sanzioni dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse e l'ammenda di € 2.500,00; ha inoltre squalificato per una gara il portiere della stessa società, Claudio Furlan, inibito il dirigente Donnarumma Carmine fino al 6.11.2007 e squalificato per 4 giornate effettive il calciatore Rosamilia Giovanni. All'origine dei provvedimenti stanno episodi diversi avvenuti durante la stessa partita, sicché la Corte ritiene di dover separare i tre distinti ricorsi relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro. Per tutte e tre le fattispecie, d'altra parte, la richiesta della prova televisiva non può essere ammessa, ai sensi dell'art. 35 C.G.S.. La sanzione della disputa di una gara effettiva a porte chiuse deriva da un duplice episodio di lancio di pietre da parte del pubblico della società ricorrente all'indirizzo di un assistente arbitrale, avvenuto in due fasi, dapprima durante il primo tempo e poi, in modo più violento, al 40' del secondo tempo. Il calciatore Furlan avrebbe incitato il pubblico e plaudito all'esito positivo del lancio di pietre. Il reclamo della società ricorrente rileva la contraddittorietà del referto arbitrale, laddove l'arbitro non riporta l'episodio menzionato dal suo assistente nel proprio rapporto. La Corte rileva che, al contrario, il referto arbitrale rinvia esplicitamente al rapporto dell'assistente, il che esclude la pretesa contraddittorietà. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme (Cosenza) in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il reclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa all’obbligo di disputa di una gara effettiva a porte chiuse e dell’ammenda di € 2.5000,00; - respinge il reclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa alla sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 6.11.2007 inflitta al Sig. Donnarumma Carmine; - accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rosamilia Giovanni riducendola a 3 giornate effettive di gara. Dispone l’incameramento delle tasse relative ai reclami nn. 3) e 4); ordina la restituzione di quella relativa al reclamo n. 5).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it