• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 32/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
3. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: OBBLIGO
DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI
EURO 2.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA
VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la
Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
4. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO
A TUTTO IL 6.11.2007 INFLITTA AL SIG. DONNARUMMA CARMINE, SEGUITO
GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
5. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL
CALCIATORE ROSAMILIA GIOVANNI SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR
LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti
Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 32/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
3. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: OBBLIGO
DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI
EURO 2.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA
VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la
Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
4. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO
A TUTTO IL 6.11.2007 INFLITTA AL SIG. DONNARUMMA CARMINE, SEGUITO
GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
5. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL
CALCIATORE ROSAMILIA GIOVANNI SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR
LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti
Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
Con il Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti
Serie C ha inflitto alla società Vigor Lamezia S.r.l. le sanzioni dell'obbligo di disputare una gara a
porte chiuse e l'ammenda di € 2.500,00; ha inoltre squalificato per una gara il portiere della stessa
società, Claudio Furlan, inibito il dirigente Donnarumma Carmine fino al 6.11.2007 e squalificato
per 4 giornate effettive il calciatore Rosamilia Giovanni.
All'origine dei provvedimenti stanno episodi diversi avvenuti durante la stessa partita, sicché
la Corte ritiene di dover separare i tre distinti ricorsi relativi a fattispecie diverse non collegabili tra
loro.
Per tutte e tre le fattispecie, d'altra parte, la richiesta della prova televisiva non può essere
ammessa, ai sensi dell'art. 35 C.G.S..
La sanzione della disputa di una gara effettiva a porte chiuse deriva da un duplice episodio
di lancio di pietre da parte del pubblico della società ricorrente all'indirizzo di un assistente
arbitrale, avvenuto in due fasi, dapprima durante il primo tempo e poi, in modo più violento, al 40'
del secondo tempo.
Il calciatore Furlan avrebbe incitato il pubblico e plaudito all'esito positivo del lancio di
pietre.
Il reclamo della società ricorrente rileva la contraddittorietà del referto arbitrale, laddove
l'arbitro non riporta l'episodio menzionato dal suo assistente nel proprio rapporto.
La Corte rileva che, al contrario, il referto arbitrale rinvia esplicitamente al rapporto
dell'assistente, il che esclude la pretesa contraddittorietà.
Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale ritiene di dover separare il reclamo
presentato dalla Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme (Cosenza) in tre distinti appelli in quanto
relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara
e, rispettivamente:
- respinge il reclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa all’obbligo
di disputa di una gara effettiva a porte chiuse e dell’ammenda di € 2.5000,00;
- respinge il reclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa alla
sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 6.11.2007 inflitta
al Sig. Donnarumma Carmine;
- accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte
relativa alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rosamilia Giovanni riducendola a 3
giornate effettive di gara.
Dispone l’incameramento delle tasse relative ai reclami nn. 3) e 4); ordina la restituzione di
quella relativa al reclamo n. 5).
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e sul Comunicato ufficiale N. 32/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
3. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: OBBLIGO
DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI
EURO 2.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA
VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la
Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
4. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO
A TUTTO IL 6.11.2007 INFLITTA AL SIG. DONNARUMMA CARMINE, SEGUITO
GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
5. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL
CALCIATORE ROSAMILIA GIOVANNI SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR
LAMEZIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti
Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)"