F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 32/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 6. RICORSO DELL’A.S. VARESE CALCIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA VARESE/SASSARI TORRES DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 32/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
6. RICORSO DELL’A.S. VARESE CALCIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA
VARESE/SASSARI TORRES DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la
Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
Nel corso della gara fra il Varese e la Sassari Torres del 21.10.2007, il Commissario di
Campo ha segnalato nel proprio referto la presenza in tribuna di una bandiera italiana recante al
centro una svastica, esposta dai sostenitori del Varese. Il Giudice Sportivo ha perciò inflitto alla
società un'ammenda di € 5.000,00.
Nel proprio ricorso, il Varese sostiene che in realtà la bandiera in questione non conteneva
una svastica, ma una croce runica simbolo di un gruppo di sostenitori della squadra.
Allega articoli di giornale corredati di foto, documentazione fotografica e filmata della
partita.
Preliminarmente, la Corte esclude l'ammissibilità della prova televisiva ai sensi dell'art. 35
C.G.S..
Rileva poi che la documentazione fotografica presentata dalla ricorrente evidenzia la
presenza di almeno due bandiere recanti un simbolo runico lievemente diverso dalla svastica
nazista, il che non esclude affatto la presenza sugli spalti di un'altra bandiera, non inquadrata nelle
foto, recante la croce descritta nel referto del Commissario di Campo.
Rileva inoltre che il ricorso a simbologia variamente neogotica, al motto inneggiante a
"sangue e onore" (Blood and Honour), a una variante della croce celtica che l'ideologia nazista
adotta per celebrare la superiorità di una etnia sulle altre, ricade pienamente nelle fattispecie
sanzionate come comportamento discriminatorio dall'art. 11 comma 1 C.G.S., anche nel caso,
comunque non provato, che il segno denunciato dal Commissario di Campo non fosse precisamente
una svastica del tipo adottato dal nazismo.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Varese Calcio
1910 S.r.l. di Varese e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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