F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 33/CGF – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 2. RICORSO POL. ADRANO CALCIO O.N.L.U.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ADRANO/FORTITUDO COSENZA DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 17.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 33/CGF – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 2. RICORSO POL. ADRANO CALCIO O.N.L.U.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ADRANO/FORTITUDO COSENZA DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 17.10.2007) La C.G.F. rileva: - che la Polisportiva Adrano proponeva ricorso in data 1.10.2007 relativamente alla posizione del calciatore Cosa Vincenzo, schierato dalla Società Fortitudo Cosenza nell’ambito della gara del 30.9.2007 Adrano-Fortitudo Cosenza; - che la reclamante rilevava come il giocatore sopracitato sarebbe stato schierato nonostante avrebbe dovuto scontare la squalifica di una giornata comminatagli nel corso della stagione precedente (cfr. Com. Uff. n. 181 del 7.5.2007) quando militava nella squadra Scafatese Calcio; - che non poteva considerarsi regolarmente scontata la squalifica, pur non avendo preso parte il giocatore alla gara Scafatese-Noicattaro del 16.5.2007, data la peculiarità del programma delle fasi post campionato rimanendo escluse le gare sia di “play off” che di “play out”, nonchè le gare per l’aggiudicazione del titolo di “Campione d’Italia Dilettanti”. In buona sostanza la squalifica, secondo la reclamante, doveva essere scontata nella stagione sportiva successiva; a questo proposito nelle precedenti quattro gare di campionato il giocatore Cosa Vincenzo era sempre stato impiegato. A sostegno della propria tesi, riportava la pubblicazione “Residui squalifiche S.S. 2006/2007” a firma del Presidente W. Punghellini. Il Giudice Sportivo rigettava il reclamo (cfr. Com. Uff. n. 33 del 17.10.2007). - che con fax in data 18.10.2007 la Polisportiva Adrano proponeva ricorso evidenziando l’erroneità della decisione del Giudice Sportivo nella sostanza ribadendo i motivi del reclamo ed evidenziando l’inesistenza dell’art. 17 comma 9 C.G.S.; - che la società Fortitudo Cosenza S.r.l. con nota del 22.10.2007 depositava le proprie controdeduzioni. Tutto ciò premesso si osserva quanto segue: - che il calciatore Cosa Vincenzo - già in forza nella Stagione Sportiva 2006/2007 alla società Scafatese - non ha preso parte alla gara di “poule scudetto” Scafatese-Noicattaro del 16.5.2007, così come pacifico tra le parti; - che il medesimo calciatore doveva scontare una giornata di squalifica secondo quanto risulta dal Com. Uff. n. 181 del 7.5.2007; - che la fase “poule scudetto” costituisce una prosecuzione del Campionato affatto diversa dalle gare di “play off” e “play out ” per le quali vigono infatti peculiari sanzioni (ammonizioni e conseguenti squalifiche sono ben più stringenti e scattano consequenzialmente, ad esempio, sulla base di un numero di ammonizioni del tutto inferiore); - che espressamente la pubblicazione “News” - “Elenco residue squalifiche” - a firma del Presidente W. Punghellini “... è puramente indicativa ...”; - che pertanto si deve ritenere che il predetto giocatore abbia pienamente scontato la sanzione nella citata gara Scafatese-Noicattaro, con ciò prendendo regolarmente parte alle gare della stagione sportiva 2007/2008 ed in particolare a quella Adrano vs Cosenza del 30.9.2007; Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Adrano Calcio O.N.L.U.S. di Adrano (Catania) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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