F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 33/CGF – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 3. RICORSO A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FASANO/A.D.C. ARS LABOR GROTTAGLIE DEL 7.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 10.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 33/CGF – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 3. RICORSO A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FASANO/A.D.C. ARS LABOR GROTTAGLIE DEL 7.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 10.10.2007) Visto il ricorso proposto dalla società A.D.C. “Ars et Labor” Grottaglie, in persona del legale rappresentante in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 10.10.2007, con cui alla società è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 a seguito dell’incontro Fasano/A.D.C. Ars Labor Grottaglie svoltosi il 7.10.2007, visti i motivi di ricorso, vista la decisione impugnata, visti tutti gli atti, premesso che: - la società ricorrente chiede la riduzione dell’ammenda in considerazione delle attenuanti a parziale propria discarica; - ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., “la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1”. Ritenuto che la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S. non è in alcun modo provata dalla ricorrente, che non fornisce nemmeno un indizio o un principio di prova a fondamento di quanto dalla stessa solo affermato. Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.D.C. Ars et Labor Grottaglie di Grottaglie (Taranto) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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