F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 33/CGF – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 4. RICORSO U.S.D. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BUFALINO FEDERICO SEGUITO GARA SIRACUSA S.R.L./S. ANTONIO ABATE DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 33/CGF – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
4. RICORSO U.S.D. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BUFALINO FEDERICO SEGUITO GARA SIRACUSA S.R.L./S. ANTONIO ABATE DEL 21.10.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)
La C.G.F. rileva:
- che il calciatore Bufalino Federico - in forza alla U.S.D. Siracusa - nel corso della gara Siracusa- S.Antonio Abate del 21.10.2007, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto, quando il pallone non era a distanza di gioco, calciatore avversario che, poco prima, lo aveva colpito con un calcio;
- che su segnalazione dell’assistente dell’arbitro veniva conseguenzialmente espulso;
- che il medesimo calciatore con provvedimento del Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007), veniva squalificato per due gare effettive;
- che con fax in data 24.10.2007 la Società Siracusa preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti;
- che con nota del 25.10.2007 (n. 11570), la Segreteria della Corte di Giustizia trasmetteva gli atti richiesti;
- che successivamente giungevano i motivi di ricorso datati 29.10.2007 con i quali veniva evidenziato che l’assistente arbitrale, in realtà, avrebbe invertito lo svolgimento dei fatti poiché sarebbe stato il Bufalino ad aver colpito con un calcio l’avversario e quest’ultimo avrebbe colpito il primo con una gomitata;
- che, comunque, data la giovane età e l’assenza di precedenti la sanziona appariva spropositata anche alla luce dei provvedimenti che avrebbero colpito l’altro calciatore, nonchè dei precedenti provvedimenti dei Giudici Sportivi, chiedeva la riduzione della sanzione. Tutto ciò premesso, considerato che la segnalazione dell’assistente arbitrale appare aver puntualmente riportato lo svolgimento dei fatti, rilevato che l’episodio è avvenuto lontano dall’azione ma con il gioco in svolgimento, comunque valutata la tenuità della sanzione, non si rinvengono ragioni per poter fondatamente ritenere accoglibile il ricorso in questione. Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Siracusa S.r.l. di Siracusa e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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