F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 33/CGF – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 6. RICORSO A.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 1 GIORNATA DI GARA ED AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON L’OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTANTI ALLA RECLAMANTE; DELL’INIBIZIONE PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. PUNZO RAFFAELE, SEGUITO GARA ISCHIA/FRANCAVILLA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 33/CGF – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 6. RICORSO A.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 1 GIORNATA DI GARA ED AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON L’OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTANTI ALLA RECLAMANTE; DELL’INIBIZIONE PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. PUNZO RAFFAELE, SEGUITO GARA ISCHIA/FRANCAVILLA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con decisione pubblicata sul Com. Uff. del 24.10.2007 irrogava a carico della reclamante la sanzione alla squalifica del campo per una gara e la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per indebita presenza negli spogliatoi di persone non autorizzate nonchè nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato “al termine della gara, il taxi con a bordo la terna arbitrale e scortato da un’auto dalla Polizia di Stato, appena varcato il cancello dello stadio, veniva bloccato da numerosi tifosi della squadra ospitante; costoro iniziavano a scuotere con le mani il veicolo (che veniva colpito anche con un calcio) da entrambi i lati e nella circostanza urlavano, rivolgevano all’indirizzo della terna arbitrale espressioni ingiuriose e dal contenuto gravemente minaccioso ed intimidatorio. Da uno dei detti sostenitori veniva lanciata una pietra che colpiva il vetro anteriore del taxi infrangendolo”. Nel reclamo si censura la decisione per eccessività e sproporzione delle sanzioni, assumendo altresì che sussisterebbero significative circostanze attenuanti quali il regolare svolgimento della gara, l’assenza di qualunque aggressione, l’opera di prevenzione svolta dalla società e la fattiva collaborazione prestata dal capitano della società; - i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono comunque contestati e in ogni caso sono riportati negli atti del procedimento; - le circostanze attenuanti dedotte dell’istante non sono sufficienti a vanificare ovvero sminuire la valenza di detti fatti; gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Ischia Isolaverde di Ischia Porto (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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