F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 33/CGF – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1. RICORSO FANO CALCIO S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA RUSSI/FANO DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 33/CGF – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
1. RICORSO FANO CALCIO S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA RUSSI/FANO DEL 23.9.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007)
Visto il ricorso proposto dalla società Fano Calcio S.r.l. S.S.D., in persona del legale rappresentante in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007, con cui alla società è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 a seguito dell’incontro Russi/Fano Calcio svoltosi il 23.9.2007, visti i motivi di ricorso, vista la decisione impugnata, visti tutti gli atti, premesso che:
- la sanzione contestata è stata inflitta ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 3, C.G.S.;
- la società ricorrente chiede, in applicazione dell’art. 13 C.G.S., la revoca dell’ammenda o, in subordine, una sua congrua riduzione;
- ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., “la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1”;
- ritenuto che la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S. non è in alcun modo provata dalla ricorrente, che non fornisce nemmeno un indizio o un principio di prova a fondamento di quanto dalla stessa solo affermato. Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dal Fano Calcio S.r.l. S.S.D. di Fano (Pesaro e Urbino) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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