F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 34/CGF – RIUNIONE DEL 2 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 118/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1) RICORSO RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELL’A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AI CALCIATORI DEFENDI EMANUELE, MARTEDDU SIMONE, PEREGO SILVANO E PICONESE ALESSANDRO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 153 del 31.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 34/CGF – RIUNIONE DEL 2 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 118/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1) RICORSO RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELL’A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AI CALCIATORI DEFENDI EMANUELE, MARTEDDU SIMONE, PEREGO SILVANO E PICONESE ALESSANDRO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 153 del 31.10.2007) Nel reclamo, con procedura d’urgenza, presentato dalla A.S. Bergamo Calcio a Cinque avverso il provvedimento di squalifica di tre calciatori per due gare effettive come da Com. Uff. n. 153 emanato a seguito del rapporto dell’arbitro relativamente ai fatti verificatisi in occasione della gara del 27.10.2007 contro il Toniolo Milano con la quale la squadra reclamante ospitante, alla fine della partita profferiva una serie di insulti agli arbitri ed una conseguente situazione di disordine tale da necessitare l’intervento della Forza Pubblica. Le ragioni giustificatrici a sostegno del reclamo non sono idonee ad annullare la sanzione comminata, innanzitutto per effetto di quanto disposto dall’art. 37 comma 8 C.G.S. in quanto, dal punto di vista procedurale, risulta non essere ammesso il tipo di l’impugnativa utilizzata dalla squadra nella fattispecie in esame. Nel merito, inoltre, è stato correttamente applicato il disposto dell’art.19 n.4 lett.a) C.G.S. laddove è espressamente stabilito che “Ai calciatori responsabili di infrazioni commesse in occasione o durante la gara, è inflitta come sanzione minima la squalifica per due giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo con procedura d’urgenza come sopra proposto dall’A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Gone (Bergamo) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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