F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 35/CGF DEL 3 NOVEMBRE 2007 1. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DE ASCENTIS DIEGO SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 35.1.3 C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE, SEGUITO GARA ATALANTA/CAGLIARI DEL 31.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 98 del 02.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 35/CGF DEL 3 NOVEMBRE 2007 1. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DE ASCENTIS DIEGO SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 35.1.3 C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE, SEGUITO GARA ATALANTA/CAGLIARI DEL 31.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 98 del 02.11.2007) Premesso• che, circa l’inammissibilità eccepita dalla Procura Federale, occorre rilevare che ai sensi della disposizione speciale applicabile alla fattispecie del procedimento di urgenza, di cui all’art. 37 comma 7 C.G.S., la controparte deve essere solo avvisata della presentazione del reclamo mentre i motivi possono considerato cheessere depositati fino all’apertura del dibattimento; l’effetto sostanziale del contestuale avviso di reclamo nei confronti della controparte Procura Federale è stato, nel caso di specie, raggiunto a mezzo della comunicazione della fissazione del dibattimento a cura della Segreteria della presente Corte di Giustizia Federale; considerato, altresì, che la Procura Federale si è regolarmente presentata alla riunione convocata per la trattazione del reclamo, e pertanto ha partecipato al procedimento ai sensi dell’art. 32, comma 3 C.G.S.; ritenuto, pertanto, che l’eccezione della Procura Federale non può essere accolta, nel merito si osserva che è stato certamente consumato un episodio di condotta violenta in seguito ad atto evidentemente intenzionale, ed essendo assolutamente ininfluente se il colpo abbia attinto l’avversario al capo o al petto, non può che trovare applicazione il minimo edittale già inflitto di tre giornate di cui all’art. 19 comma 4 lett. b), Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.G.F. sentita la Procura Federale, il calciatore e il suo difensore, respinge il reclamo della Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo e ordina incamerarsi la relativa tassa.
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