F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 2. RICORSO DELL’A.S. CITTA’ DI LATINA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI LATINA/VELLETRI FUTSAL DEL 13.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 110 del 17.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 2. RICORSO DELL’A.S. CITTA’ DI LATINA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI LATINA/VELLETRI FUTSAL DEL 13.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 110 del 17.10.2007) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento l’A.S.D. Città di Latina ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 110 del 17.10.2007 con il quale, in relazione alla gara della Divisione Calcio a Cinque A.S.D. Città di Latina/A.S.D. Velletri Futsal, veniva inflitta alla ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 e della squalifica del campo di gioco per tre gare effettive da disputare in campo neutro ed a porte chiuse. L’Associazione appellante eccepiva l’incongruità della pronuncia, deducendo, quali motivi d’impugnazione, il comportamento provocatorio dell’atleta avversario nei cui confronti i propri sostenitori avevano rivolto ingiurie e cori razzisti, nonché l’eccellente comportamento dei dirigenti del sodalizio che, nell’anno sportivo precedente, alla guida della Società Latina Tecnocar, si erano classificati al secondo posto in Coppa Disciplina. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto disatteso. In effetti, il comportamento nella stagione 2006/07 degli attuali responsabili dell’A.S.D. Città di Latina – oltretutto in diverse società e categoria - non svolge alcuna rilevanza nella presente fattispecie nella quale non può conseguentemente considerarsi circostanza attenuante, mentre la pretesa condotta provocatoria del calciatore avversario resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata, non avendone fatto alcuna menzione il rapporto arbitrale né risultando indicato alcun altro elemento probatorio. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati e pacificamente ammessi dalla ricorrente; più in dettaglio va osservato che la condotta connotata da spregevole razzismo merita l’adeguata punizione inflitta perché manifestamente inconciliabile con i principi informatori della civile convivenza in genere e dello sport calcistico in particolare, che all’art. 1 del proprio Codice di Giustizia, prescrive ai propri tesserati di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla società A.S. Città di Latina di Latina. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it