F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 9. RICORSO DELL’A.S. U.D.V ARGENTANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ARENA CARLAMARIA SEGUITO GARA CUS COSENZA/U.D.V. ARGENTANESE DEL 14.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 29 del 17.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 9. RICORSO DELL’A.S. U.D.V ARGENTANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ARENA CARLAMARIA SEGUITO GARA CUS COSENZA/U.D.V. ARGENTANESE DEL 14.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 29 del 17.10.2007) In data 25.10.2007, la A.S. U.D.V. Argentanese presentava reclamo avverso il provvedimento Com. Uff. n. 29 del 17.10.2007 a questa Corte pronunciato dal Giudice Sportivo Nazionale – Divisione Calcio Femminile con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per sei gare a carico della calciatrice Carlamaria (detta Zaira) Arena per aver la medesima, a gioco fermo, profferito frasi irriguardose al Direttore di Gara e di averlo contestualmente spintonato. Il fatto si è verificato nel corso della gara del 14.10.2007 contro il CUS Cosenza, quando la Arena, dopo aver rilevato che una sua compagna di squadra aveva subito un fallo intenzionale da parte di una calciatrice della squadra avversaria, inveiva contro quest’ultima con vigore tale da essere richiamata dall’arbitro. Nel reclamo, in particolare, il Presidente del Sodalizio sosteneva che – inavvertitamente – quest’ultimo, nel sopraggiungere, pestava un piede all’Arena che, per istinto, allontanò l’arbitro spingendolo con le mani. Pertanto, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione. Le ragioni giustificatrici a sostegno del reclamo sono solo parzialmente idonee ad annullare la sanzione comminata dal Giudice Nazionale per le seguenti ragioni. Risulta infatti essere stato correttamente applicato il disposto dell’art.19 n.4, se pur con la squalifica del numero di sei giornate, non previsto nella lettera a) e laddove è espressamente stabilito che “ Ai calciatori responsabili di infrazioni commesse in occasione o durante la gara, è inflitta come sanzione della squalifica per due giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Nel caso di specie, la sanzione prevista è stata triplicata. Effettivamente, a fronte di un illecito la cui gravità è comunque indiscussa, non appare proporzionata una sanzione che tendenzialmente si avvicina al massimo della pena edittale, senza tener conto di circostanze obiettivamente capaci di attenuarne l’entità, quali, in particolare, la natura sostanzialmente, seppur smodatamente, reattiva al fatto ingiusto altrui. La Corte stima, pertanto, equo determinare la sanzione nella misura della squalifica per quattro gare. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società A.S. U.D.V. Argentanese di Fagnano Castello (Cosenza), riduce la sanzione inflitta alla calciatrice Arena Carlamaria a 4 giornate effettive di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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