F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 37/CGF DEL 7 NOVEMBRE 2007 1. RICORSO A.S.D. FERENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRIONI FRANCESCO NEL CORSO DELLA PARTITA FERENTINO-ISOLA LIRI DEL 23.9.2007 (Giudice Sportivo presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n.26 del 26.09.2007).
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 37/CGF DEL 7 NOVEMBRE 2007
1. RICORSO A.S.D. FERENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRIONI FRANCESCO NEL CORSO DELLA PARTITA FERENTINO-ISOLA LIRI DEL 23.9.2007
(Giudice Sportivo presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n.26 del 26.09.2007).
Al 36° del primo tempo della gara FERENTINO/ISOLA LIRI, l’arbitro Sig. ZIVELLI, procedeva all’espulsione di un giocatore - n. 4 BONACQUISTI - del Fermentino per fallo di reazione. Nell’occasione il capitano del Ferentino - precisamente il n. 6 FRIONI FRANCESCO - protestava veementemente con il direttore di gara e lo colpiva con “tre energiche spallate”. Come si legge nel referto arbitrale, i colpi ricevuti provocavano altresì la caduta in terra della matita che l’arbitro aveva in mano e lo facevano indietreggiare. Il Giudice sportivo nella seduta del 25 settembre 2007 (cfr, C.U. n. 26 del 26/9/2007), squalificava per otto gare il giocatore. Ha preannunciato reclamo con fax del 28 settembre 2007, la Società, chiedendo copia degli atti. Con nota del 4 ottobre 2007 la Segreteria della Corte ha riscontrato la richiesta inviando copia degli atti. Con missiva Racc. A/R dell’8 ottobre 2007, la Società ed il giocatore - documentando il pagamento della tassa - hanno proposto i motivi, allegando copia del filmato di gara, di cui è stata chiesta espressamente la visione, evidenziando l’eccessivo rigorismo della sanzione a fronte di un comportamento non così grave. Precisa la ricorrente che non si evincono le tre energiche spallate, ma solo tre “modesti contatti”, usuali durante gli incontri di calcio, di tanto che non vi è stato alcun vistoso indietreggiamento del direttore di gara, la cui matita cadeva non per le spallate ma per un contatto fortuito tra le mani del calciatore e quelle dell’arbitro. Viene poi evidenziato che il giocatore - nella sua qualità di capitano – era legittimamente intervenuto presso l’arbitro per sostenere le ragioni del proprio compagno di squadra colpito da un provvedimento disciplinare. Come esimente la ricorrente sottolinea infine la giovane età dei calciatori coinvolti e la “provocazione” del giocatore avversario. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia parzialmente fondata. E’ indubbio, così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che vi è stato un contatto fisico tra il giocatore e l’arbitro, contatto ammesso anche in sede di discussione orale dal giocatore stesso. Dall’esame del referto arbitrale emerge a questo proposito che il contatto è stato reiterato - tre spallate - che facevano indietreggiare il direttore di gara. Dal contesto così delineato può affermarsi, proprio dalla ricostruzione delle modalità dei fatti, come il contatto con l’arbitro è stato cercato dal giocatore, anche se nella veemenza delle modalità della protesta. A questo proposito, deve essere sottolineato il ruolo rivestito dal giocatore – capitano della squadra - come tale onerato dal tenere un comportamento ancor più rigoroso, di esempio, altresì, per i propri compagni. Ciò a tacere del fatto che, comunque, ogni manifestazione nei confronti dell’arbitro dovrebbe essere connotata da quei canoni di educazione e rispetto che devono improntare i rapporti fra i partecipanti alla competizione. Detto aspetto, che costituisce un’aggravante alla violazione commessa, propria per la qualità rivestita dal calciatore stesso, Capitano, non può però offuscare la circostanza propria della previsione normativa, secondo cui, fattispecie di tenuità e comunque di modesta entità, debbano essere valutate compiutamente come “circostanze attenuanti” espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Appare, infatti, che il principio (cfr., art.19, n. 4, lett. d) secondo cui la sanzione minima non possa essere inferiore ad 8 (otto) giornate di squalifica, debba essere letto nella più compiuta portata della previsione e secondo il combinato disposto secondo cui, appunto, particolari circostante attenuanti possano influire sulla sanzione minima della squalifica. In applicazione di tale dettame la fattispecie concreta nella sua connotazione può essere così ricostruita. Il giocatore si è avvicinato all’arbitro e con “tre colpetti di spalla” (tipici di quando si protesta con il direttore di gara tenendo le braccia incrociate dietro la schiena con una reazione verbale ma non propriamente fisica e violenta) lo ha, con tali modalità, colpito. La fattispecie concreta, conseguenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta - i colpi di spalla non hanno provocato alcun danno al direttore di gara, nè vi è stata alcuna menomazione dell’azione dell’arbitro, che non risulta sia rimasto intimidito ovvero particolarmente scosso dal fatto. Pertanto, in applicazione dell’art. 19 n. 4, C.G.S., si ritiene equo ridurre la squalifica a 6 (sei) giornate rispetto alle 8 (otto) comminate dal Giudice Sportivo, poichè, nel bilanciamento della aggravante della qualifica rivestita con la attenuante di una manifestazione impulsiva e di lieve e modesta connotazione violenta, si ritiene assolutamente prevalente quest’ultima proprio per la tenuità della consumata violenza. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto riduce la sanzione a 6 giornate effettive di squalifica. Ordina la restituzione della tassa.
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