F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 37/CGF DEL 7 NOVEMBRE 2007 1. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO L’INIBIZIONE DELL’ACCESSO AGLI SPETTATORI DEL SETTORE “ SECONDO ANELLO CURVA NORD” DELLO STADIO PER 1 GARA (Giudice Sportivo presso LNP– Com. Uff. n.78 del 16.10.2007).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 37/CGF DEL 7 NOVEMBRE 2007 1. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO L’INIBIZIONE DELL’ACCESSO AGLI SPETTATORI DEL SETTORE “ SECONDO ANELLO CURVA NORD” DELLO STADIO PER 1 GARA (Giudice Sportivo presso LNP– Com. Uff. n.78 del 16.10.2007). Con tempestivo reclamo del 22/10/2007 la F.C. Internazionale impugnava la decisione 16/10/2007 (pubblicata sul C.U. n. 78 del 16/10/2007) con la quale il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti deliberava di infliggere, ex art.18, comma 1, lett. e) C.G.S., la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello della curva nord” inibito agli spettatori, per i comportamenti, in violazione dell’art. 11, commi 1 e 3, Codice di Giustizia Sportiva, tenuti dai propri sostenitori nel corso della gara Internazionale/Napoli, valida per il Campionato di Serie A, disputata a Milano il 6 Ottobre 2007. Con i motivi scritti la Società reclamante deduceva: 1) che i pur deprecabili striscioni erano da ritenere manifestazioni di volgarità piuttosto che di intenti discriminatori, rilevando che, non a caso, due dei tre striscioni in questione, diversamente da quanto scritto dal Giudice Sportivo, recavano insulti solo ai tifosi avversari, ma non anche alla loro Città di provenienza; 2) l’assenza di specifici precedenti a suo carico, oltre che l’erronea applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. e) C.G.S. in relazione alla pretesa violazione dei precetti di cui all’art. 11, commi 1 e 3, del C.G.S.. Osservava la reclamante che la violazione di cui all’art. 11, comma 3, su citato, e la conseguente sanzione ex art. 18, lett. e) C.G.S., avrebbe potuto essere adottata solo nei casi di recidiva, il che non era nel caso di specie; 3) la sussistenza della esimente di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S. in relazione alla quale produceva la documentazione calendata in reclamo; 4) la mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S.. Concludeva, in conformità alle deduzioni esplicitate nel reclamo ed, in subordine, perché la sanzione venisse congruamente ridotta. Alla fissata udienza del 24 Ottobre 2007 compariva, davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, il suo difensore Avv. Adriano Raffaelli, il quale illustrava le motivazioni di cui al reclamo. Quanto premesso, osserva la C.G.F. che il reclamo è privo di fondamento e deve essere respinto. La decisione del Giudice Sportivo, infatti, appare esaustivamente motivata ed esente da censure di talché non si ha motivo di discostarsene. E’, infatti, vero, contraddicendo gli assunti della Società reclamante, che gli striscioni, di notevoli dimensioni, recavano scritte insultanti per i tifosi avversari ma, soprattutto, per la Città di loro provenienza, così come, di carattere spregiativo, erano i cori intonati dai sostenitori locali. Si condivide, pertanto, il giudizio del Giudice Sportivo che ha ritenuto questi gravi comportamenti come espressione di “denigrazione per motivi attinenti all’origine territoriale”, prevista e sanzionata dall’art. 11, commi 1 e 3, C.G.S., che prevede, come nella fattispecie, nei casi di particolare gravità e di pluralità di condotte, l’applicazione, tra le altre, anche della sanzione di cui alla lett. e) dell’art. 18, comma 1, C.G.S.. Altresì priva di fondamento è l’invocata richiesta di applicazione dell’esimente ex art. 13, comma 1, C.G.S., posto che, al di là di ogni valutazione circa le iniziative per la messa in sicurezza dello Stadio, l’impegno, per la gara in oggetto, di 397 stewards professionali e 395 volontari, non è di sicuro valso, per le evidenti carenze e falle nella prevenzione e nella vigilanza, ad evitare che i propri sostenitori introducessero sul “secondo anello curva nord” gli striscioni di che trattasi; da cui, quindi, deriva la responsabilità oggettiva della Società reclamante. Quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti ex art. 13, comma 2, C.G.S., si osserva che, come nella fattispecie, proprio nei casi di accertata particolare gravità e di pluralità di violazioni, l’art. 11, comma 3, C.G.S., statuisce che possano, tra le altre, essere inflitte anche le sanzioni più gravi previste dalle lett. g – i – m) dell’art. 18, comma 1, C.G.S., e tra queste la penalizzazione di uno o più punti in classifica che questa Corte, pur ribadendo quanto più sopra esplicitato, non ha ritenuto di applicare tenuto conto del fattivo comportamento della Società reclamante che ha documentato di avere adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli accertati, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo, cooperando con le forze dell’ordine per l’adozione di misure atte e prevenire i fatti discriminatori ed agendo con tempestività per far cessare i cori e per rimuovere gli striscioni la cui presenza è stata riferita nel rapporto dei Collaboratori della Procura Federale. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e per l’effetto conferma la sanzione. Ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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