F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 37/CGF DEL 7 NOVEMBRE 2007 2. RICORSO CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FERRUGIA MASSIMILIANO NEL CORSO DELLA PARTITA CALCIO COMO-SOLBIATESE DEL 30.9.2007 (Giudice Sportivo presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n.28 del 3.10.2007).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 37/CGF DEL 7 NOVEMBRE 2007 2. RICORSO CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FERRUGIA MASSIMILIANO NEL CORSO DELLA PARTITA CALCIO COMO-SOLBIATESE DEL 30.9.2007 (Giudice Sportivo presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n.28 del 3.10.2007). Al 46° del secondo tempo, nel corso della gara Como/Solbiatese, in occasione della segnatura del secondo goal da parte della Solbiatese, il numero 9 del Calcio Como Farrugia Massimiliano si avvicinava all’arbitro e bestemmiando lo agguantava al braccio sinistro facendolo girare, esclamando altresì che avrebbe dovuto far fare la sostituzione. Il giocatore veniva consequenzialmente espulso dal direttore di gara. Il Giudice sportivo competente (cfr. C.U. n. 28 del 3.10.2007) squalificava il calciatore per nove gare effettive. Con fax in data 4 ottobre 2007 la Società Calcio Como preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti. Con nota del 5.10.2007, la Segreteria della Corte di Giustizia trasmetteva gli atti richiesti. Proponeva tempestivo reclamo in data 12 ottobre 2007 la Società Calcio Como la quale, dopo una esposizione sommaria delle circostanze che avevano preceduto la segnatura del goal da parte della squadra avversaria - in particolare la richiesta sostituzione, poi non effettuata, poiché l’arbitro aveva fatto riprendere il gioco - evidenziava come la sanzione appariva sproporzionata ed eccessiva in relazione alla condotta posta in essere. In particolare rilevava come non potesse connotarsi quale condotta violenta (ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S. il fatto che il giocatore Farrugia avesse preso per un braccio l’arbitro, riportando a questo proposito una serie di richiami a precedenti provvedimenti della giustizia sportiva. Contestava poi la circostanza che l’aver preso per un braccio l’arbitro avrebbe avuto quale conseguenza quello di farlo girare su se stesso, e che, comunque, nel contesto, doveva escludersi qualsivoglia connotazione di pericolosità, per l’incolumità fisica, nel gesto riportato, che era solo la conclusione di una veemente protesta. Anche con riferimento all’espressione blasfema, con il ricorso, la Società, dopo il richiamo ad una giurisprudenza intervenuta su analoghe fattispecie, sottolineava come la detta espressione era priva di portata offensiva o minacciosa. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia parzialmente fondata. E’ indubbio, così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che vi è stato un contatto fisico tra il giocatore e l’arbitro, contatto ammesso anche in sede di discussione orale dal giocatore stesso. Dal contesto così delineato può affermarsi, proprio dalla ricostruzione delle modalità dei fatti, come il giocatore abbia solamente cercato di trattenere l’arbitro, che correva verso il centro del campo, per farlo fermare, così da spiegargli le proprie ragioni più compiutamente. A questo proposito questa Corte osserva come il principio (art. 19, n. 4, lett. d) C.G.S: secondo cui la sanzione minima non possa essere inferiore ad 8 (otto) giornate di squalifica, debba essere letto nella più compiuta portata della previsione e secondo il combinato disposto del capoverso di cui al n. 4 dell’art. 19 medesimo, secondo cui, appunto, vengono fatte salve particolari circostante attenuanti che possano influire sulla sanzione minima della squalifica. La fattispecie concreta, conseguenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta - il giocatore ha solo trattenuto l’arbitro, bestemmiando nella circostanza, ma ciò non ha avuto alcuna influenza sull’azione del direttore di gara. Pertanto, in applicazione dell’art. 19 n. 4, cpv., del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui fattispecie di tenuità e comunque modesta entità debbano essere valutate compiutamente come “circostanze attenuanti” espressamente previste dal Codice stesso, si ritiene equo ridurre la squalifica a 5 (cinque) giornate rispetto alle 9 (nove) comminate dal Giudice Sportivo. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto riduce la sanzione a 5 giornate effettive di squalifica. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it