F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 39/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008. 1. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RABITO ANDREA SEGUITO GARA SASSUOLO/PADOVA DELL’1.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 39/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008.
1. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RABITO ANDREA SEGUITO GARA SASSUOLO/PADOVA DELL’1.11.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.2007)
La società Calcio Padova S.p.A. richiede in sostanza la derubricazione del fatto da atto violento a semplice condotta scorretta (C.G.S. art. 1), sostenendo la propria richiesta con la considerazione che il referto arbitrale precisa che il colpo inferto dal calciatore Andrea Rabito ad un suo avversario non ha procurato danni fisici. Sostiene inoltre che l'episodio sanzionato si è svolto in una fase concitata della partita e che perciò non può considerarsi come atto violento vero e proprio. Il fatto di non aver provocato danni fisici al calciatore avversario non può essere considerato prova della mancata volontà di compiere un atto violento da parte del calciatore squalificato. L'atto in sé e per sé considerato è un atto violento, né vi è prova della diversa natura di esso che possa superare quanto risulta dal referto arbitrale. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra presentato dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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