F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 39/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008. 2. RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE OMAR MARTINETTI SEGUITO GARA SPAL/REGGIANA DELL’1.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.62/C del 2.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 39/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008. 2. RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE OMAR MARTINETTI SEGUITO GARA SPAL/REGGIANA DELL’1.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.62/C del 2.11.2007) L'A.C. Reggiana 1919 S.p.A richiede la revoca o in subordine la riduzione a due giornate della squalifica irrogata al calciatore Omar Martinetti. Sostiene la propria richiesta sia sulla base delle effettive modalità di successione temporale e consequenzialità con cui il comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara sarebbe avvenuto, sia in base a precedente decisione della Commissione Disciplinare richiamata in ricorso per fattispecie che si assume essere analoga. Il referto arbitrale riferisce in modo completo ed esauriente i termini dell'atto che ha determinato la squalifica. Mentre il precedente richiamato si riferisce a fattispecie meno grave, lo svolgimento dei fatti descritto nel ricorso di parte non è sostenuto da alcuna prova che possa superare il referto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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