F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 39/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008. 3. RICORSO DEL CALCIATORE OUCHENE MEDHY (DELL’A.C. PRATO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 39/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008. 3. RICORSO DEL CALCIATORE OUCHENE MEDHY (DELL’A.C. PRATO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.2007) Il calciatore Ouchene Medhy, tesserato dell’A.C. Prato, con atto in data 6.11.2007, ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per tre giornate, inflittagli in relazione alla gara Prato - Gubbio dell’ 1.11.2007, comminata con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Com. Uff. n. 62/C del 2.11. 2007. La decisione gravata è così motivata: “perché, dopo il termine della gara usciva dal proprio spogliatoio e lanciava una bottiglia semipiena verso un gruppo di calciatori della squadra avversaria senza colpire (r. A.A.)”. Nel citato rapporto dell’Assistente Arbitro si legge che “al termine della gara rientrati negli spogliatoi, si accendeva una baruffa tra elementi delle 2 squadre riconoscendo tra questi il n. 8 del Prato, Ouchene Medhy, il quale già in accappatoio usciva dal suo spogliatoio e lanciava con violenza una bottiglia parzialmente piena da ½ litro verso il gruppo della squadra avversaria, non riuscendo a colpire nessuno”. L’appellante, con l’atto di gravame - dopo avere confermato di essere “uscito dal terreno di giuoco prima del termine della gara perché sostituito” e di avere “già fatto la doccia quando le squadre rientravano negli spogliatoi attraverso il sottopassaggio” – ha sostenuto che stava “centellinando una bottiglietta di plastica da 1/2 litro d'acqua minerale”, allorquando, essendogli giunto il rumore di una “violenta discussione fra i calciatori delle due squadre”, era “istintivamente” uscito “fuori andando verso il luogo da cui il frastuono proveniva” e, poiché stava “per essere coinvolto dalla baruffa proprio perché praticamente nudo in ciabatte e con un ingombrante accappatoio e quindi in condizioni di minorata difesa”, aveva pensato “bene di tenere lontano chi veniva ad affrontarmi[lo] scagliandogli ma non addosso, a scopo intimidatorio, e non offensivo, la bottiglietta quasi vuota. Senza colpirlo”. Dopo avere affermato che non aveva “contribuito a creare la baruffa posta in essere dai soli calciatori ed addetti rientranti”, non aveva “voluto colpire nessuno posto che un lancio in un sottopasso pieno di giocatori e addetti se finalizzato a colpire avrebbe facilmente conseguito lo scopo”, era “in condizioni di minorata difesa” ed “il mezzo usato non aveva nessuna potenzialità offensiva per tale non potendosi ritenere una bottiglietta di plastica da mezzo litro senza tappo (stavo bevendo) e mezza vuota”, l’appellante ha lamentato l’eccessiva “entità della sanzione” ed, “avendo già scontato una giornata di squalifica”, ha concluso perché fosse eliminata “la restante sanzione” o ridotta “ad una sola giornata”. Con l’atto di gravame l’appellante non ha chiesto di essere ascoltato. La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all’udienza del 9.11.2007, pertanto ha così deciso: - le modalità essenziali del fatto contestato al calciatore Ouchene Medhy sono certe, giacché lo stesso appellante, con l’atto di gravame, non ha smentito di avere scagliato “la bottiglietta quasi vuota”, o – come riferito nel rapporto dell’Assistente - “una bottiglia parzialmente piena”. Il gesto compiuto dal calciatore, quindi, è stato sanzionato in sé e non quale concorso alla “baruffa tra elementi delle 2 squadre” ed assume connotati che consentono di qualificarlo intenzionalmente violento, perchè l’appellante non si è casualmente ed involontariamente trovato coinvolto in uno scontro tra altri soggetti, ma è uscito dallo spogliatoio, si è diretto verso i contendenti e, sempre come riferito dal già citato rapporto, avente valore di piena prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. C.G.S., ha cercato di colpire “con violenza” altri calciatori facenti parte del “gruppo della squadra avversaria”. La circostanza che l’obiettivo non sia stato centrato non costituisce certo dimostrazione dell’assunto che il lancio della bottiglia, “parzialmente piena” – pur sempre costituente un corpo contundente scagliato con forza e, quindi, idoneo a recare offesa al soggetto attinto - sia stato effettuato come extrema ratio per motivi di difesa, anche perchè non vi è alcuna prova che l’appellante fosse stato fatto oggetto di attacco violento da parte di avversari. Del resto, tale assunto è smentito dal rilievo che – se la circostanza affermata fosse vera – la “bottiglia” sarebbe stata usata a mo’ di clava e non certo “lanciata”. La fattispecie in esame costituisce, quindi, condotta violenta nei confronti di calciatori, sanzionata dal disposto dell’art. 19.4, lett. b) C.G.S., mentre non ricorrono circostanze attenuanti e, pertanto, la decisione del Giudice Sportivo oggetto di appello va confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Ouchene Medhy e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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