F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 41/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1. RICORSO DELL’ACF. D. GRAPHISTUDIO CAMPAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLE CALCIATRICI SEDONATI SILVIA E TROIANO JESSICA, SEGUITO GARA VILLAPUTZU/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 41/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1. RICORSO DELL’ACF. D. GRAPHISTUDIO CAMPAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLE CALCIATRICI SEDONATI SILVIA E TROIANO JESSICA, SEGUITO GARA VILLAPUTZU/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007) Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, in esito all’esame del referto arbitrale relativo alla gara Villaputzu/Graphistud io Campagna, disputata per il Campionato Nazionale di Serie A2 il 21.10.2007, irrogava alle calciatrici Silvia Sedonati e Jessica Troiano della società ACF. D. Graphistudio Campagna la squalifica per cinque giornate di gara in applicazione dell’art 11, comma 2, C.G.S. “per avere rivolto ad un’avversaria frase offensiva dal contenuto razzista” (Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007). La deliberazione del Giudice Sportivo è impugnata dalla società ACF. D. Graphistudio Campagna che deduce innanzitutto che le due calc iatrici sarebbero state provocate dalle avversarie e, quanto alla natura delle frasi profferite dalle due calciatrici, che queste non avrebbero il carattere discriminatorio attribuitogli dal Giudice Sportivo e dovrebbero, invece, essere qualificate come frasi ingiuriose passibili di una sanzione meno grave, in applicazione quindi dell’art. 1 e non dell’art. 11 C.G.S.. Le deduzioni della società appellante non possono trovare accoglimento. Ed invero, nel referto del Direttore di gara, che, come è noto, nei procedimenti disciplinari è fonte di prova privilegiata, non v’è traccia di comportamenti provocatori da parte delle calciatrici della squadra avversaria. Nel comportamento tenuto dalle due calciatrici della società ACF. D. Graphistudio Campagna, poi, correttamente è stata ravvisata dal Giudice Sportivo la violazione dell’art. 11, comma 1, C.G.S. per il quale: “costituisce comportamento discriminatorio sanzionabile quale illecito disciplinare ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica…”. E’ indubitabile, infatti, che le espressioni “sardignoli di m..” e “Sardi bastardi”, rispettivamente pronunciate dalla calciatrice Sadinoti e dalla calcatrice Troiano, denunciano la volontà di offendere con un insulto dispregiativo della “gente” della quale le calciatrici avversarie, in quanto militano in una squadra della Sardegna, sono espressione. Non è quindi discutibile che nella specie sia stata posta in essere una condotta offensiva qualificata da una discriminazione fondata sull'origine geografica e che, correttamente, alle due calciatrici della società ACF. D. Graphistudio Campagna sia stata irrogata la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara che costituisce il minimo edittale per le violazioni del citato art. 11 comma 1, C.G.S. in base al secondo comma dello stesso art. 11. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall’ACF. D. Graphistudio Campagna di Maniago (Pordenone). Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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