F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 41/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 4. RICORSO DELL’A.S. TERMOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTESILVANO CALCIO A 5/TERMOLI CALCIO A 5 DEL 24.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – L.N.D. – Com. Uff. n. 144 del 26.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 41/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 4. RICORSO DELL’A.S. TERMOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTESILVANO CALCIO A 5/TERMOLI CALCIO A 5 DEL 24.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – L.N.D. – Com. Uff. n. 144 del 26.10.2007) Con fax del 27.10.2007 l’A.S. Termoli Calcio a 5 proponeva reclamo alla C.G.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, Com. Uff. n. 144 del 26.10.2007, con la quale infliggeva alla società reclamante, per la mancata disputa della gara di Coppa Italia Under 21 Montesilvano Calcio a 5/Termoli Calcio a 5 del 24.10.2007, la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6, l’ammenda di € 250,00 nonché l’esclusione dal proseguimento della manifestazione; ed infine di corrispondere l’importo di € 250,00 alla società ospitante a titolo di indennizzo per le spese sostenute per assicurare la regolarità dell’incontro. Il Termoli Calcio a 5 asserisce che non è stato in grado di raggiungere il campo presso cui si sarebbe dovuto recare per disputare la gara a causa di un’avaria sopraggiunta all’automezzo in uso ed a fronte di questa sua affermazione allega al reclamo certificazione rilasciata dalla stazione dei carabinieri di Ortona. L’impugnazione non può, ad avviso di questa Corte, trovare accoglimento. Il ricorso infatti risulta inammissibile in quanto non inviato alla società Montesilvano Calcio a 5, controparte necessaria come espressamente previsto dall’art. 37, comma 1 del vigente C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dall’A.S. Termoli Calcio a 5 di Termoli (Campobasso) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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