F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 41/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 5. RICORSO DELL’A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’AMMENDA DI EURO 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER TRE GARE ALLA CALCIATRICE GARDONI DENISE, SEGUITO GARA VALBRUNA VICENZA/FORTITUDO MOZZECANE DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 41/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 5. RICORSO DELL’A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’AMMENDA DI EURO 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER TRE GARE ALLA CALCIATRICE GARDONI DENISE, SEGUITO GARA VALBRUNA VICENZA/FORTITUDO MOZZECANE DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007) Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, in base al referto arbitrale relativo alla gara Valbruna Vicenza/Fortitudo Mozzecane, disputata per il Campionato Nazionale di Serie B il 21.10.2007, irrogava alla A.S.D. Fortitudo Mozzecane l’ammenda di € 1.500.00, per il comportamento tenuto dai relativi sostenitori che “nel corso di tutta la durata della gara, hanno proferito insulti, nonché minacce all’indirizzo della terna arbitrale”. Con la stessa deliberazione, il Giudice Sportivo infliggeva alla calciatrice Denise Gardoni la squalifica per tre giornate di gara “per avere colpito con un pugno un avversario lontano dall’azione di gioco” (Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007). La deliberazione del Giudice Sportivo è impugnata con separati ricorsi dalla A.S.D. Fortitudo Mozzecane. Per quanto concerne il comportamento dei sostenitori, il reclamo sostiene che, contrariamente a quanto riferito dal Direttore di gara, gli insulti non sarebbero stati manifestati per l’intera durata della gara, ma solo nel secondo tempo, e che non vi sarebbero state minacce come emergerebbe dal rapporto del giudice di linea schierato dalla parte del pubblico che riferisce solo la frase “neanche i giovanissimi riuscireste ad arbitrare” e non quella riportata dal referto arbitrale “se sopravvivi alle botte che ti darò alla fine alla prossima fai i giovanissimi”. Per quanto concerne il comportamento della calciatrice Gardoni, la società reclamante afferma che la stessa non ha dato un pugno ad un’ avversaria ma un semplice tocco di non grave entità e che il Direttore di gara, lontano dall’accaduto, si è voltato e ha visto solo la fase conclusiva dell’azione interpretando il movimento del braccio della Gardoni come un pugno. I due reclami devono essere respinti. Ed invero, il Direttore di gara ha chiaramente riferito gli episodi nel referto, dal quale emerge innanzitutto che le frasi offensive sono state profferite per tutto il corso della gara, anche se si sono intensificate nel secondo tempo, e inoltre che le espressioni ingiuriose sono state più di una e tutte connotate anche da una rozza volgarità. Ciò senza dire che le ingiurie e minacce anche se profferite solo nel secondo tempo della gara non sarebbero meno gravi e sarebbero passibili della stessa sanzione. Quanto al comportamento della calciatrice, il Direttore di gara ha annotato di averla espulsa al 22” del secondo tempo “perché lontano dall’azione colpiva violentemente con un pugno al volto un’avversaria”. L’espressione “colpiva violentemente”, indicativa dell’intera azione posta in essere dalla calciatrice, esclude che il Direttore di gara “abbia visto solo la fase conclusiva” dell’azione e, stante la precisione con la quale è stato descritta la fase conclusiva dell’azione, che questa si sia concretizzata in un “semplice tocco”. Le contrarie deduzioni della società reclamante tendenti ad accreditare una diversa versione dei fatti sono quindi da respingere, tenuto anche conto che, come è noto, nei procedimenti disciplinari, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e che, nella specie, i fatti riferiti dal Direttore di gara sono di semplice rilevazione e non suscettibili di erronea percezione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall’A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. di Mozzecane (Verona) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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