F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 2. RICORSO DEL CALCIATORE PIGNATTA LUCIANO ARIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/BITONTO DEL 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
2. RICORSO DEL CALCIATORE PIGNATTA LUCIANO ARIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/BITONTO DEL 28.10.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007)
La C.G.F. rileva: che il Sig. Pignatta Luciano Ariel, tesserato per la U.S. Bitonto, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, con la quale veniva sanzionato con la squalifica per tre gare effettive come da motivazione pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007 del Comitato Interregionale. Il Pignatta rappresentava, attraverso i propri scritti difensivi, che le azioni dallo stesso compiute sono state conseguenza di insulti razzisti ricevuti dall’allenatore in seconda della squadra ospitante. Evidenziava, inoltre, che la descrizione dei fatti eseguita dall’assistente arbitrale era discordante con il comportamento tenuto dallo stesso e, infine, nel giudicare eccessiva la sanzione indicava altre decisioni del Giudice Sportivo, nello stesso comunicato, che per azioni ben più gravi aveva sanzionato con pene più miti. Per questi motivi chiedeva la riduzione della sanzione a lui irrogata. Tanto premesso osserva che le argomentazioni illustrate dal Pignatta in ordine ai comportamenti tenuti dallo stesso nei confronti di un avversario, da cui scaturiva la sua espulsione dal campo, non risultano, invero, di alcun pregio. Infatti gli episodi contestati al Pignatta (spintonava un avversario con entrambi le mani sul petto e tentava di colpirlo con un calcio) risultano incontrovertibilmente provati dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensi dell’art 35 comma 1.1 C.G.S., fonte di prova privilegiata. Pertanto, la reiterata condotta violenta posta in essere dal reclamante determina l’applicazione della sanzione minima della squalifica per tre gare così come prevista dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.. Quanto alla pretesa “disparità“ con altre decisioni del Giudice Sportivo, invocata dal ricorrente, devesi ribadire che il Giudice Sportivo deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Pignatta Luciano Ariel e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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