F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 3. RICORSO DEL CALCIATORE MARCOSANO DONATELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BITONTO/POMIGLIANO DELL’1.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 2.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
3. RICORSO DEL CALCIATORE MARCOSANO DONATELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BITONTO/POMIGLIANO DELL’1.11.2007
(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 2.11.2007)
La C.G.F. visto il ricorso proposto dal signor Marcosano Donatello avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007, con cui al ricorrente è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre gare effettive a seguito dell’incontro Bitonto/Pomigliano svoltosi l’1.11.2007;
visti i motivi di ricorso;
vista la decisione impugnata;
visti tutti gli atti;
ritenuto che:
- dal contesto del fatto e dal comportamento del ricorrente, così come descritti dall’assistente arbitrale signor Giuseppe Vitelli (a gioco fermo “spingere con la mano violentemente il volto” di un calciatore avversario), la condotta è configurabile come “violenta nei confronti di calciatori” anziché “gravemente antisportiva”;
- la sanzione inflitta è conforme al disposto dell’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., che prevede, come sanzione minima, la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”;
Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Marcosano Donatello e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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