F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 6. RICORSO DELL’A.S. ROSARNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAPASIDERO MICHELANGELO SEGUITO GARA ACICATENA/ROSARNO DELL’1.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 6. RICORSO DELL’A.S. ROSARNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAPASIDERO MICHELANGELO SEGUITO GARA ACICATENA/ROSARNO DELL’1.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007) Con la decisione indicata in epigrafe il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha squalificato per tre giornate effettive, ai sensi dell’art.19.4 lett. b) C.G.S. il calciatore Papasidero Michelangelo, con la motivazione che, “a gioco fermo, colpiva con una manata alla nuca un calciatore della squadra avversaria”. La società ricorrente chiede la riduzione della squalifica a due sole giornate, ritenendola sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto ed in riferimento ad altre pronunce concernenti casi analoghi. Rileva questa Corte che la pronuncia impugnata corrisponde esattamente all’effettivo svolgimento della vicenda, così come chiaramente esposto nel rapporto dell’Assistente, ed integra, quindi, gli estremi di una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, senza che possa attribuirsi alcun rilievo né alla circostanza che non sia stato arrecato alcun danno al giocatore colpito né che in altre vicende asserite come similari sarebbero state adottate sanzioni meno pesanti. Non sussistendo, pertanto, validi motivi per modificare l’entità della sanzione inflitta, la decisione impugnata deve essere confermata. Per questi motiv la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall’A.S. Rosarno di Rosarno (Reggio Calabria) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it