F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 7. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIOIA GIANCARLO SEGUITO GARA GRAGNANO/FRANCAVILLA DELL’1.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
7. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIOIA GIANCARLO SEGUITO GARA GRAGNANO/FRANCAVILLA DELL’1.11.2007
(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007)
Con la decisione indicata in epigrafe il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha squalificato per due giornate effettive il calciatore Giancarlo Gioia, con la motivazione che a fine gara egli aveva profferito frasi minacciose nei confronti dei calciatori della squadra avversaria e tentato di aggredirli, senza riuscirvi per l’intervento dei propri compagni e delle Forze dell’Ordine. La società ricorrente chiede la riduzione della squalifica ad una sola giornata, ritenendola sproporzionata nella sua gravità rispetto al reale andamento dei fatti. Rileva questa Corte che la pronuncia impugnata corrisponde esattamente all’effettivo svolgimento della vicenda, come chiaramente e dettagliatamente esposta nel rapporto dell’Assistente, dal quale risulta confermata, alla fine dell’incontro, non solo la emissione di frasi minacciose da parte del Gioia, ma altresì il suo reiterato tentativo di venire in contatto fisico con i calciatori della società ospitante, i quali per ragioni di prudenza venivano fatti rientrare nello spogliatoio per una porta diversa dal tunnel di accesso. Poiché le circostanze dedotte dalla ricorrente non risultano provate nel loro svolgimento o si palesano addirittura non utili ai fini di una riduzione della sanzione ai sensi dell’art.19.4 lett.a) C.G.S., che non prevede comunque al riguardo alcuna attenuante per eventuali provocazioni ricevute dal trasgressore, il ricorso non merita accoglimento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con procedura d’urgenza come sopra presentato dalla F.C. Francavilla di Francavilla sul Sinni (Potenza) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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