F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 43/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 3. RICORSO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/CROTONE DEL 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 60/C del 29.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 43/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 3. RICORSO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/CROTONE DEL 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 60/C del 29.10.2007) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com.Uff. n. 60/C del 27.10.2007 e 28.10.2007 con il quale, in relazione alla gara della decima giornata di andata del Campionato di Calcio Serie C1 Sambenedettese-Crotone, veniva inflitta alla ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00. La sanzione pecuniaria veniva irrogata perché propri sostenitori, più volte durante la gara, lanciavano verso un assistente arbitrale alcune bottigliette piene d’acqua, senza colpirlo; per indebita presenza negli spogliatoi di persone non identificate, ma riconducibili alla società, una delle quali protestava energicamente verso l’arbitro; perché propri sostenitori, nel secondo tempo di gara, intonavano cori offensivi nei confronti dell’arbitro. L’Associazione appellante eccepiva l’incongruità della pronuncia, deducendo, quali motivi d’impugnazione l’infondatezza degli addebiti indicati nei referti arbitrali; in via subordinata richiedeva la riduzione della sanzione. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare gli addebiti indicati nei referti arbitrali. Quanto alla misura della sanzione, la stessa deve ritenersi congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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