F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 44/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 2. RICORSO DELL’A.S. CAMILLA CALES CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. CASAGIOVE/CAMILLA CALES CALCIO A 5 DEL 13.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 153 del 31.10.2007))
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 44/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
2. RICORSO DELL’A.S. CAMILLA CALES CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. CASAGIOVE/CAMILLA CALES CALCIO A 5 DEL 13.10.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 153 del 31.10.2007))
La A.S. Camilla Cales Calcio a 5,.in relazione alla gara F.C.Casagiove/Camilla Cales Calcio a 5 del 13.10.2007, chiedeva al Giudice Sportivo che venisse comminata in danno del Casagiove la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5 lett)a C.G.S., per aver schierato nella gara in questione il calciatore Di Lella Gianluca destinatario di un provvedimento DASPO, cioè di un provvedimento che prevede, ai sensi dell’art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche, il divieto, in linea di massima,di assistere a manifestazioni sportive. Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che ha respinto il ricorso (Com. Uff. n. 153 del 13.10.2007) omologando la gara, la Camilla Cales propone il presente reclamo, ribadendo che al calciatore Di Lella, quale destinatario di un provvedimento DASPO era inibito l’entrata in tutti i luoghi dove si svolgono gare sportive, ivi compreso quello dove si è svolto la gara cui ha partecipato direttamente . Aggiunge poi, l’appellante, di non essere riuscito ad entrare in possesso del provvedimento DASPO. L’appello va respinto, poiché, a prescindere dalla rilevanza o meno del provvedimento in questione nell’ambito dell’ordinamento sportivo, di cui è nota l’autonomia goduta in relazione agli altri ordinamenti, l’appellante non ha provato in base al principio generale dell’onere della prova l’esistenza del provvedimento DASPO, che è alla base dell’atto di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Camilla Cales Calcio a 5 di Calvi Risorta (Caserta) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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