F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 44/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 3. RICORSO DELL’ A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE: DOMINA NEAPOLIS ACERRANA/CALCIO FEMMINILE ACESE DEL 21.10.2007; ACESE/LUDOS DEL 9.9.2007; AQUILE PALERMO/ACESE DEL 30.9.2007; ARGENTANESE/ACESE DEL 7.10.2007; ACESE/PINK SPORT TIME DEL 14.10.2007; ACESE/CENTRO ESTER DEL 23.9.2007; CAVALIERE MATERA/ACESE DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 44/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
3. RICORSO DELL’ A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE: DOMINA NEAPOLIS ACERRANA/CALCIO FEMMINILE ACESE DEL 21.10.2007; ACESE/LUDOS DEL 9.9.2007; AQUILE PALERMO/ACESE DEL 30.9.2007; ARGENTANESE/ACESE DEL 7.10.2007; ACESE/PINK SPORT TIME DEL 14.10.2007; ACESE/CENTRO ESTER DEL 23.9.2007; CAVALIERE MATERA/ACESE DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Femminile Acese ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile deliberata e pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007, con la quale sono state irrogate la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 – 0 e la perdita delle gare fino ad allora disputate, in ragione del fatto che alla gara avrebbe partecipato la calciatrice Assunta Maria Randello, non avente titolo a partecipare in quanto svincolata. Nel ricorso viene dedotto l’errore in cui sarebbe caduto il Giudice Sportivo, essendo documentalmente provato che invece la predetta atleta era regolarmente tesserata con la società ricorrente.
Preliminarmente, la Corte rileva che il ricorso non è stato notificato a nessuno dei controinteressati. Questo comporta l’inammissibilità dell’appello, essendo la notifica, al controinteressato, necessaria nel giudizio sportivo, avendo esso carattere impugnatorio. Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Femminile Acese di Aci San’Antonio di (Catania), per omesso invio di copia del reclamo alle controparti. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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