F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 44/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 4. RICORSO DELL’A.S.D. ACQUAESAPONE MARINA CSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MARCUCCITTI GIUSEPPE, SEGUITO GARA ACQUAESAPONE MARINA/CIVITANOVA DEL 27.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 153 del 31.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 44/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 4. RICORSO DELL’A.S.D. ACQUAESAPONE MARINA CSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MARCUCCITTI GIUSEPPE, SEGUITO GARA ACQUAESAPONE MARINA/CIVITANOVA DEL 27.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 153 del 31.10.2007) Decisione adottata in data 14.11.2007 sul reclamo di A.S.D. Acqua e Sapone CSA avverso provvedimento adottato in data 31.10.2007, Com. Uff. n. 153, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque. Con il presente appello la A.S.D. Acquaesapone CSA impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha comminato (Com. Uff. n. 153 del 31.10.2007) a Marcuccitti Giuseppe, allenatore della stessa squadra, due giornate di squalifica per comportamento ingiurioso in occasione della gara Acquaesapone Marina/Civitanova del 27.10.2007. In particolare deduce che il Marcuccitti “si è limitato a rimproverare il suo giocatore e non l’operato dell’arbitro che nella situazione era girato e non poteva assolutamente riconoscere l’origine della protesta.” L’appello va respinto,poiché nel referto arbitrale sono riportate delle espressioni ingiuriose ed irrispettose,che possono riferirsi solo all’arbitro e non ad altri. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Acquaesapone Marina CSA di Città Sant’Angelo (Pescara) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it