F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 45/CGF – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 2) RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MENOLASCINA MICHELE, SEGUITO GARA MONOPOLI/NOICATTARO DEL 5.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 45/CGF – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 2) RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MENOLASCINA MICHELE, SEGUITO GARA MONOPOLI/NOICATTARO DEL 5.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007) Riguardo al secondo reclamo, la Corte accoglie in parte il gravame, e riduce la squalifica del calciatore Minolascina da tre a due giornate. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari), riduce da tre a due le giornate di squalifica inflitte al calciatore Menolascina Michele. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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