F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 45/CGF – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE FAISCA TEIXEIRA VASCO MANUEL SEGUITO GARA PRO PATRIA/PADOVA DELL’11.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 45/CGF – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE FAISCA TEIXEIRA VASCO MANUEL SEGUITO GARA PRO PATRIA/PADOVA DELL’11.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007) La società Calcio Padova S.p.A. reclama contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C che ha squalificato per due giornate il calciatore Frasca Texeira. Alla seduta è presente l'avv. Antonio Pazzaglia in rappresentanza della società reclamante. La delega è in atti. La prova televisiva, richiesta dal reclamante, non può essere ammessa nel caso in questione, giacché il fatto sanzionato è stato punito dall'arbitro, che ne ha riportato i termini nel referto. Né l'episodio in questione rientra fra quelli previsti espressamente dall'art. 35.1.3 C.G.S.. In via subordinata, il reclamante richiede di qualificare il fatto sanzionato come un fallo di gioco, e non come condotta violenta, e la conseguente riduzione della squalifica a una sola giornata. L'osservazione dell'arbitro che nell'occasione non si siano prodotti danni fisici non è però sufficiente a qualificare l'atto come non violento, giacché oggetto della sanzione non sono i danni provocati ma l'intenzione di provocarli. Per questo motivo la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto del Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it