F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 45/CGF – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 5) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ROMITO IVAN SEGUITO GARA FOGGIA/MANFREDONIA DELL’11.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 45/CGF – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
5) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ROMITO IVAN SEGUITO GARA FOGGIA/MANFREDONIA DELL’11.11.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la S.S. Manfredonia Calcio S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007 con il quale, in relazione alla gara della tredicesima giornata di andata del Campionato di Calcio Serie C1 Foggia-Manfredonia dell’11.11.07, veniva inflitta alla ricorrente la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Romito Ivan. La sanzione veniva irrogata per comportamento offensivo verso l’arbitro accompagnato da plateali gesti di scherno. L’Associazione appellante eccepiva l’incongruità della pronuncia, deducendo, quali motivi d’impugnazione, eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata – configurabilità della condotta come meramente irriguardosa e non propriamente offensiva – in ogni caso assenza di platealità e di scherno nel comportamento medesimo – confronto con autorevoli giurisprudenziali su casi analoghi, richiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata ovvero, in via subordinata, a due. A tale proposito l’Associazione appellante citava le seguenti delibere della Corte di Giustizia Federale:
- delibera del 5.10.2007 con la quale veniva ridotta da due ad una gara la squalifica irrogata in primo grado, come da Com. Uff. n. 38/C 2.10.2007, all’allenatore della società Giulianova Calcio S.r.l. sig. Fava Massimiliano, responsabile di “atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara”;
- delibera del 14.9.2007 con la quale veniva ridotta da tre a due gare, la squalifica del calciatore della società Sorrento Calcio S.r.l. Sibilli Salvatore, responsabile di “comportamento platealmente ingiurioso ed offensivo verso l’arbitro” (Com. Uff. n. 18/C del 4.9.2007).
Alla riunione della C.G.F., II sezione, del 21.11.2007 esponeva le difese del Manfredonia l’Avvocato Michele Cozzone, giusta delega acquisita agli atti, che confermava integralmente le difese svolte con il ricorso.
Il collegio, tenuto conto delle precedenti delibere della C.G.F., Com. Uff. n. 25 del 5.10.2007 (Giulianova Calcio Srl, calciatore Fava Massimiliano) e Com. Uff. n. 18 del 14.9.2007 (Sorrento Calcio Srl, calciatore Sibilli Salvatore), ritiene equa la riduzione della sanzione nei confronti del calciatore Romito Ivan per i fatti addebitati, a due giornate di squalifica.
Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia), riduce da tre a due le giornate la squalifica del tesserato calciatore Ivan Romito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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