F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 45/CGF – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 6) RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/JUVE STABIA DELL’11.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 45/CGF – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
6) RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/JUVE STABIA DELL’11.11.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007 con il quale, in relazione alla gara della tredicesima giornata di andata del Campionato di Calcio Serie C1 Sambenedettese/Juve Stabia, veniva inflitta alla ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00. La sanzione pecuniaria veniva irrogata perché propri sostenitori, più volte durante la gara ed al termine della stessa, intonavano cori offensivi verso le forze dell’ordine, nonché cori inneggianti alla discriminazione territoriale, verso calciatori della squadra avversaria; gli stessi lanciavano una bottiglia sul terreno di gioco e facevano esplodere, fuori dallo stadio, tre bombe carta, senza conseguenze. L’Associazione appellante eccepiva l’incongruità della pronuncia, deducendo, quali motivi d’impugnazione, l’infondatezza degli addebiti indicati nei referti arbitrali, richiedendo la revoca o, in via subordinata la riduzione della sanzione. Ritiene la Corte che, tenuto conto dei motivi del ricorso ed in particolare della difficoltà di esercitare un controllo preventivo fuori dallo stadio soprattutto in relazione al clima particolarmente teso della giornata in cui si sono verificati gli accadimenti sanzionati (morte di un tifoso), si ritiene equo ridurre la sanzione nella misura di € 3.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ad Euro 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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